DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio metallico originario del Brasile (98/164/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio2, in particolare gli articoli 9 e 11, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore1 Con il regolamento (CEE) n. 2305/923, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario del Brasile.
2. Domanda di riesame2 Dopo la pubblicazione, nel febbraio 1997, di un avviso di imminente scadenza4 delle misure in vigore, la Commissione, nel maggio 1997, ha ricevuto una domanda di riesame presentata dal comitato di collegamento dei produttori di ferroleghe (Euroalliages) a nome di quattro produttori comunitari che rappresentano la produzione totale del prodotto nella Comunità. La domanda conteneva elementi di prova, relativi alle pratiche di dumping sul prodotto originario del Brasile e al grave pregiudizio che la scadenza delle misure esistenti avrebbe probabilmente provocato, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza.
La Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, l'apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di silicio metallico originario del Brasile e classificato al codice NC 2804 69 00 e ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
3. Inchiesta4 La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari denunzianti e gli utilizzatori rappresentativi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso citato sub 3.
B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO5 Con lettera datata 27 novembre 1997, Euroalliages ha formalmente ritirato la domanda riguardante sia il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di silicio metallico originarie del Brasile, sia, di conseguenza, l'inchiesta attualmente in corso ai fini di riesame.
A norma del comitato disposto dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, quando l'industria comunitaria ritira la richiesta di riesame in previsione della scadenza, il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità che inducano a continuare il procedimento.
In tale contesto, occorre ricordare che, parallelamente al riesame in previsione della scadenza, la Commissione stava conducendo un riesame provvisorio limitato al dumping e avviato il 7 gennaio 19976, dietro richiesta di due produttori/esportatori del Brasile.
La relativa inchiesta non ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping per nessuno dei produttori/esportatori e avrebbe condotto alla soppressione delle misure antidumping per entrambi gli esportatori.
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni. Nessuna delle parti interessate, di cui all'articolo 21 del regolamento di base, ha presentato commenti che indicassero che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha concluso che non è necessario mantenere le misure di difesa e che il procedimento va chiuso,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio metallico classificato al codice NC 2804 69 00 originario del Brasile.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente