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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (98/258/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale costituisce un mezzo adeguato per attuare le disposizioni dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie per quanto riguarda le misure di sanità pubblica e animale;

considerando che l'accordo contribuirà a facilitare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità europea e gli Stati d'America mediante il progressivo riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie e della situazione zoosanitaria, l'applicazione del principio di regionalizzazione e il miglioramento della comunicazione e della cooperazione;

considerando che è opportuno predisporre una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo, compresi gli allegati, è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone autorizzate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Le misure necessarie per l'applicazione del presente accordo, comprese quelle riguardanti le garanzie equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE1 per quanto riguarda le carni fresche e i prodotti a base di carne, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 di tale direttiva.

Art. 4

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo.

La posizione della Comunità riguardo alle questioni che devono essere trattate da detto comitato misto viene definita nell'ambito degli appropriati organi del Consiglio, ai sensi delle disposizioni del trattato.

Le modifiche agli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato misto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998. Per il Consiglio Il Presidente J. CUNNINGHAM