DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese (98/229/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/962, in particolare gli articoli 9 e 11, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO 1. Misure in vigore1 Con il regolamento (CEE) n. 2735/903, modificato dal regolamento (CE) n. 610/954, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese di cui al codice NC 2611 00 00.
2. Richiesta di riesame2 In seguito alla pubblicazione nel febbraio 1995 di un avviso d'imminente scadenza5 delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto nel giugno 1995 una domanda di riesame presentata dalla Eurométaux per conto di tutti i produttori comunitari del prodotto in questione. La richiesta conteneva prove del fatto che con lo scadere delle misure antidumping era probabile che continuassero o si ripetessero il dumping e il conseguente pregiudizio, elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame del dumping.
Il 21 settembre 1995 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6, l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 2735/90 ed ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio7, che è stato sostituito nel corso dell'inchiesta dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
3. Inchiesta4 La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, offrendo alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso citato sub 3.
Il riesame ha superato il periodo di un anno entro il quale avrebbe dovuto essere concluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto sono stati effettuati parallelamente altri due riesami relativi a prodotti del tungsteno, vale a dire l'ossido di tungsteno e l'acido tungstico da un lato e il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso dall'altro. Infatti, dati i legami fra i prodotti nella catena di produzione, è stato deciso di presentare i risultati di tutte le inchieste contemporaneamente.
B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN VISTA DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO6 Nel corso dell'inchiesta il denunziante, la Eurométaux, ha formalmente ritirato la domanda di riesame in vista della scadenza a causa di un notevole calo delle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.
A norma del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, quando l'industria comunitaria ritira la domanda di riesame in vista della scadenza, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse comunitario che giustifichino la prosecuzione del procedimento.
Le parti interessate sono state pertanto informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il mantenimento di misure protettive non è necessario e che il procedimento debba essere chiuso,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente