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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1998 relativa alla mancata abrogazione della legge antidumping del 1916 da parte degli Stati Uniti d'America, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (98/277/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare gli articoli 13 e 14, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA1 Il 10 gennaio 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «regolamento»). La denuncia è stata presentata dall'associazione europea della siderurgia (Eurofer) a nome dei suoi membri.

Il denunziante ha dichiarato che la cosiddetta legge antidumping statunitense del 1916 (3) (in appresso denominata «legge del 1916») è in contraddizione con numerose disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC») e dei suoi allegati e che la mancata abrogazione di questa legge da parte degli Stati sta danneggiando dal punto di vista commerciale le società che fanno parte di Eurofer e minaccia di avere effetti ancora più negativi. Il denunziante, quindi, ha chiesto alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari per convincere gli Stati Uniti ad abolire la legge del 1916.

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura comunitaria di esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. La procedura di esame è stata avviata il 25 febbraio 19974.

Dopo l'inizio della procedura comunitaria di esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta approfondita di fatto e di diritto. In base alle risultanze dell'inchiesta, la Commissione ha raggiunto le seguenti conclusioni.

B. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AL COMMERCIO (5) La legge antidumping statunitense del 1916 è tuttora in vigore e applicabile alle importazioni e alle vendite interne di tutti i prodotti stranieri, indipendentemente dall'origine, compresi i prodotti originari dei paesi membri dell'OMC. La legge del 1916 figura nella raccolta di leggi statunitense parallelamente alla legge tariffaria del 1930, che comprende le disposizioni di attuazione dei provvedimenti multilaterali antidumping.

La legge del 1916 vieta di importare beni e di venderli sul mercato statunitense a prezzi inferiori a quelli del paese di origine o di altri paesi stranieri dove vengono esportati. La legge vieta a tutti coloro che importano o contribuiscono ad importare negli Stati Uniti articoli provenienti da un paese straniero, di importare, vendere o disporre, regolarmente e sistematicamente, l'importazione o la vendita di questi articoli negli Stati Uniti a un prezzo notevolmente inferiore all'effettivo valore di mercato o al loro prezzo all'ingrosso, all'esportazione negli Stati Uniti, sui principali mercati dei paesi di produzione o di altri paesi stranieri in cui vengono generalmente esportati, dopo aver sommato a detto valore aggiunto o a detto prezzo all'ingrosso le spese di nolo, i dazi e gli altri oneri e costi necessariamente legati all'importazione e alla vendita negli Stati Uniti, purché l'atto o gli atti in questione siano effettuati nell'intento di distruggere o di danneggiare un'industria degli Stati Uniti oppure di limitare o di monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi di detti articoli negli Stati Uniti. Ogni violazione della legge dà luogo, su richiesta della parte lesa, alla concessione di un risarcimento elevato, nonché a sanzioni penali (ammende e/o incarcerazione) nei confronti delle persone responsabili.

Le pratiche disciplinate dalla legge del 1916 corrispondono a quelle descritte all'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT 1994») e nell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in appresso denominato «accordo antidumping dell'OMC»).

Molti aspetti della legge antidumping statunitense del 1916 sono incompatibili con le norme commerciali multilaterali.

Riferendosi all'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ritiene che le violazioni riguardino in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti disposizioni:

- articolo VI, paragrafo 1, lettere a) e b), del GATT 1994 e articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, secondo i quali il prezzo effettivo nel paese esportatore è il primo criterio, e quello dominante, per il calcolo del valore normale, mentre i criteri menzionati nella legge del 1916 sono totalmente intercambiabili;

- articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994 e articolo 2.1 dell'accordo antidumping dell'OMC secondo i quali, per poter parlare di dumping, è necessario che i prodotti siano introdotti sul mercato di un altro paese, mentre a norma della legge del 1916 non sono necessarie vendite effettive sul mercato statunitense e basta una semplice quotazione di una società straniera;

- articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994, in cui si precisa che i dazi antidumping sono l'unico rimedio possibile al dumping, mentre la legge del 1916 parla di triplice risarcimento e di ammende e/o di incarcerazione;

- articolo I dell'accordo antidumping dell'OMC, che impone di svolgere un'inchiesta (secondo una serie di norme procedurali) prima di istituire qualsiasi dazio, mentre le misure prese a norma della legge del 1916 hanno applicazione immediata, senza inchieste preliminari;

- articolo VI del GATT 1994 e articolo 3 dell'accordo antidumping dell'OMC, che definiscono specificamente il concetto di «notevole pregiudizio», mentre la legge del 1916 si riferisce a un pregiudizio non meglio specificato;

- articolo VI del GATT 1994 e articolo 4 dell'accordo antidumping dell'OMC, che impongono obblighi permanenti in rapporto all'industria nazionale denunziante, mentre secondo la legge del 1916 i ricorsi possono essere presentati da qualsiasi privato.

Il fatto che la legge del 1916 sia rimasta in vigore anche dopo l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round nella legislazione interna degli Stati Uniti, attraverso l'Uruguay Round Agreement Act, e dopo l'entrata in vigore dell'accordo MC e dei relativi allegati viola l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC, che recita «Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».

Le violazioni di cui sopra, viste in rapporto all'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC e all'interesse potenziale della Comunità per quanto riguarda le esportazioni del prodotto in oggetto, conferiscono un locus standi (diritto di intervento) alla Comunità europea.

Inoltre, la legge del 1916, che dà luogo all'applicazione di discipline più rigorose per la vendita di prodotti importati a basso prezzo che per la vendita di prodotti nazionali, potrebbe essere contestata sulla base di altre disposizioni dell'OMC, quali l'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994.

L'esistenza e l'applicabilità simultanee della legge del 1916 e della legge tariffaria statunitense del 1930, contenente la legislazione convenzionale degli Stati Uniti in materia di antidumping, conferiscono una protezione supplementare all'industria statunitense che va al di là della protezione autorizzata dalle norme OMC.

La Commissione ritiene pertanto che le affermazioni del denunziante siano fondate e che la mancata abrogazione della legge antidumping del 1916 da parte degli Stati Uniti costituisca un ostacolo al commercio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».

La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento alle suddette basi giuridiche non precluda il ricorso ad altre disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e degli accordi allegati, che potrebbe risultare utile nei procedimenti dinanzi all'OMC.

C. CONCLUSIONI RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI (16) Nella denuncia di Eurofer si faceva riferimento ad un'azione legale iniziata negli Stati Uniti, a norma della legge del 1916, da un produttore locale di acciaio e tuttora in corso nei confronti di una società statunitense collegata ad uno dei suoi membri, che avrebbe importato prodotti a prezzi di dumping da paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea.

L'azione legale in corso negli Stati Uniti, che si trova ancora nella fase procedurale iniziale, si è rivelata estremamente onerosa per la società convenuta, di cui perturba le attività di distribuzione negli Stati Uniti. I costi sostenuti sono destinati ad aumentare ulteriormente nel corso della procedura.

Qualora la società convenuta dovesse essere giudicata colpevole a norma della legge del 1916, dovrebbe pagare danni per un importo tale da compromettere la vitalità finanziaria. Attualmente, i danni richiesti ammontano a 90 milioni di USD, e la società statunitense ricorrente può ancora decidere di aggiungervi l'ammontare delle importazioni successive alla presentazione del ricorso. Oltre alle spese giudiziarie, pertanto, il ricorso pendente sta avendo un altro effetto negativo reale e diretto sugli scambi, che ostacola l'attività della società convenuta.

Molti elementi probanti indicano che si potrebbero presentare altri ricorsi, a norma della legge del 1916, contro numerosi importatori di acciaio, anche per l'importazione di prodotti CE. Ciò renderebbe molto difficile distribuire i prodotti comunitari negli Stati Uniti.

Inoltre, dato che la legge del 1916 non riguarda solo i prodotti siderurgici, i produttori statunitensi di qualsiasi prodotto possono decidere di invocarla, con ripercussioni potenziali illimitate sull'economia della Comunità.

La Commissione ritiene pertanto che le dichiarazioni del ricorrente siano fondate e che la mancata abrogazione, da parte degli Stati Uniti, della legge antidumping del 1916 stia avendo effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (22) La Comunità, che ha assunto gli stessi obblighi dei partner dell'OMC, deve assolutamente accertarsi che li adempiano pienamente.

In particolare, il mantenimento in vigore della legge del 1916 solleva il problema di una delle più importanti discipline orizzontali introdotte dall'OMC, vale a dire l'obbligo per i membri di rendere la loro legislazione conforme ai loro impegni multilaterali.

Il vastissimo campo di applicazione della legge del 1916 e la sua natura palesemente protezionistica, che assicura all'industria nazionale statunitense un grado di protezione superiore a quello autorizzato dalle norme OMC, giustificano inoltre un'azione comunitaria volta a scongiurare il rischio che altri settori industriali statunitensi decidano di invocare la legge del 1916, mettendo a repentaglio gli interessi dell'industria comunitaria nel suo complesso in materia di esportazioni.

E. CONCLUSIONI E MISURE DA PRENDERE (25) L'inchiesta ha dimostrato che l'abrogazione della legge del 1916 è l'unico modo per eliminare gli effetti negativi, reali e potenziali, sugli scambi provocati dal suo mantenimento in vigore.

L'accordo OMC e i relativi allegati sono stati applicati negli Stati Uniti con l'adozione dell'Uruguay Round Agreement Act (URAA) del 1994, l'unico strumento di applicazione dell'accordo OMC negli Stati Uniti, che non fa riferimento alla legge del 1916. L'URAA, inoltre, stipula espressamente che la legislazione statunitense prevale sulle disposizioni OMC. Gli Stati Uniti, pertanto, non dispongono di alcun mezzo, neanche il contenzioso privato, per garantire il rispetto degli impegni OMC in materia di dumping laddove siano in conflitto con la legge del 1916.

Si ritiene pertanto che sia nell'interesse della Comunità avviare la procedura di composizione delle controversie dell'OMC,

DECIDE:

Art. 1

1. Il mantenimento in vigore della legge antidumping del 1916 degli Stati Uniti d'America (5) risulta in contraddizione con gli obblighi assunti da questo paese a norma dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94.

2. La Comunità presenterà un ricorso contro gli Stati Uniti d'America in conformità dell'intesa sulle norme e procedure per la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC affinché sia eliminato l'ostacolo agli scambi.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (3) «Legge dell'8 settembre 1916, 39 Stat. 756». Il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti. (5) «Legge dell'8 settembre 1916, 39 Stat. 756». Il titolo VIII della legge è registrato come codice 71-74 degli Stati Uniti.