DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica la decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, Paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (98/348/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando le decisioni del Consiglio del 27 novembre 1997 concernenti la conclusione tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia di un accordo di cooperazione e di un accordo nel settore dei trasporti;
considerando che detto accordo di cooperazione comprende un protocollo relativo alla cooperazione finanziaria, il quale prevede la concessione di prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) a carico delle risorse proprie della Banca stessa per un importo massimo di 150 milioni di ECU fino al 31 dicembre 2000;
considerando che la decisione 97/256/CE3 accorda alla BEI la garanzia del bilancio comunitario per i prestiti concessi a carico delle risorse proprie della Banca in talune regioni geografiche al di fuori della Comunità; che è opportuno estendere detta garanzia ai prestiti contemplati dal protocollo relativo alla cooperazione finanziaria con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
considerando che nel concedere la garanzia prevista dalla presente decisione il Consiglio invita la Banca a finanziare progetti in base alle disposizioni del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria;
considerando che è pertanto opportuno modificare la decisione 97/256/CE;
considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 97/256/CE è modificata come segue:
1. nel titolo, la dizione «... Asia, Sudafrica» è sostituita dalla dizione «... Asia, Sudafrica ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
2. all'articolo 1, paragrafo 1, la dizione «... nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica» è sostituita dalla dizione «... nei paesi dell'America latina e dell'Asia, nel Sudafrica e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
3. all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma,
a) la dizione «7 105 milioni di ECU» è sostituita dalla dizione «7 255 milioni di ECU»;
b) è aggiunto il seguente quinto trattino:
c) nella parte finale del secondo periodo, la dizione «... per i paesi dell'America latina e dell'Asia e dal luglio 1997 per il Sudafrica» è sostituita dalla dizione «... per i paesi dell'America latina e dell'Asia, dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica e dal 1° gennaio 1998 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
«- ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 150 milioni di ECU»;
4.
all'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il sesto trattino seguente:
«- ex Repubblica iugoslava di Macedonia».
Art. 2
All'accordo concluso tra la Commissione e la BEI di cui all'articolo 5 della decisione 97/256/CE sono apportate le modifiche corrispondenti.
Art. 3
La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN