DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese (98/349/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 23,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea3, in particolare gli articoli 14 e 15, sentito il comitato consultivo,
A. MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE1 Nel luglio 1990, con regolamento (CEE) n. 1937/90 della Commissione4, è stato istituito un dazio antidumping provvisorio del 24,6 % sulle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese. Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla China National Silk Import and Export Corporation - Zhejiang Branch (l'unico esportatore noto nella Repubblica popolare cinese), in prosieguo «l'esportatore». L'esportatore è stato pertanto esentato dal dazio antidumping definitivo, ugualmente del 24,6 %, istituito successivamente con regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio5.
B. DOMANDA DI RIESAME2 Nell'agosto 1991 l'esportatore ha presentato una domanda di riesame dell'impegno, affermando che dall'entrata in vigore delle misure le circostanze erano mutate. I principali argomenti avanzati a sostegno di tale affermazione erano i seguenti: a) La produzione nella Comunità di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere non poteva più considerarsi significativa, in quanto l'unico produttore comunitario si era riconvertito nella produzione di tessuti misti di seta e poliestere. b) Il produttore comunitario non aveva aumentato i suoi prezzi di vendita dall'entrata in vigore dell'impegno e si proponeva di ottenere un monopolio sul mercato comunitario. c) Dal 1989 in poi l'esportatore non aveva esportato tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere nella Comunità e di conseguenza non poteva più causare pregiudizio all'industria comunitaria.
La Commissione ha ritenuto che fossero stati forniti sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze erano mutate, e tali da giustificare l'avvio di un riesame delle misure vigenti.
C. INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME4 Nel gennaio 1992 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura6 di un riesame del regolamento (CEE) n. 1937/90, che accetta un impegno relativo alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese, nonché del regolamento (CEE) n. 3200/90, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle suddette importazioni, ed ha riaperto l'inchiesta conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del riesame al produttore comunitario, all'esportatore e agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore. A tutte le parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
Le seguenti parti interessate hanno compilato il questionario inviato dalla Commissione ed hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto: a) Denunziante: Associazione internazionale dei consumatori di filati di fibre sintetiche e di seta naturale (AIUFFASS), per conto dell'unico produttore comunitario. b) Produttore comunitario: Spinnhütte GmbH & Co. KG, Celle, Germania, in prosieguo «Spinnhütte» o «produttore comunitario». c) Importatore non collegato: Delacamp GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania. d) Esportatore nella Repubblica popolare cinese: China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch.
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del produttore comunitario e dell'importatore.
Il produttore comunitario e l'esportatore hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.
L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1991, in prosieguo «il periodo dell'inchiesta». Inizialmente, la valutazione del pregiudizio aveva riguardato il periodo dal 1989 sino al termine del periodo dell'inchiesta.
Nell'ottobre 1993, per via della durata prolungata dell'inchiesta e dei diversi argomenti avanzati dalle parti circa i mutamenti intervenuti sul mercato per il prodotto in causa, si è ritenuto opportuno aggiornare i dati sino a tutto il 1993 incluso.
Nonostante il termine sia stato prorogato a più riprese, Spinnhütte non ha fornito alcune informazioni essenziali, quali ad esempio l'analisi stratificata delle vendite e le relazioni di revisione contabile e di gestione.
Poiché le misure iniziali sarebbero di norma venute a scadere il 6 novembre 1995, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha pubblicato un avviso7 con il quale comunicava che, in attesa dell'esito del riesame, le misure antidumping sarebbero rimaste in vigore dopo il termine del quinquennio.
D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE Descrizione del prodotto in esame8 Il prodotto in esame è lo stesso di cui si era occupata l'inchiesta iniziale, ovvero un tessuto di seta ad armatura a tela in seta greggia avente un peso uguale o superiore a 40 grammi al m2 e non superiore a 50 grammi al m2, in prosieguo «tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere», usato dall'industria produttrice di materiale da ufficio e per la successiva fabbricazione di bobine di nastro per macchine da scrivere.
Spinnhütte ha richiesto che la definizione del prodotto simile venga modificata, in modo da estendere la gamma di peso del prodotto da 40-50 grammi al m2 ad una compresa tra 30 e 70 grammi al m2. Ha inoltre proposto di ampliare la definizione del prodotto in modo da includere un prodotto misto di seta e poliestere fabbricato dalla stessa Spinnhütte e introdotto sul mercato dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale.
Riguardo alla suddetta richiesta di estensione della definizione del prodotto in esame, si deve notare quanto segue:
Anzitutto, non sono stati forniti elementi di prova che giustifichino l'estensione della gamma di peso del prodotto. Il fatto che l'industria comunitaria sia a conoscenza di offerte o di operazioni commerciali che esulano in misura trascurabile dalla gamma di peso pertinente dimostra soltanto l'esistenza di un mercato per prodotti diversi dal prodotto in esame, ma non giustifica, di per sé, l'estensione del campo d'applicazione delle misure a tali prodotti. In ogni caso, Spinnhütte non ha fornito prove del fatto che in seguito alle suddette offerte siano state effettuate importazioni sleali.
In secondo luogo, sebbene si affermi che il prodotto misto in questione sia intercambiabile e direttamente competitivo con i tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere di cui al presente procedimento, si deve osservare che i due prodotti presentano caratteristiche fisiche essenziali notevolmente diverse. In ogni caso, come dimostrato alle lettere E ed F seguenti, dato il calo complessivo della domanda di tessuti per nastri di macchine da scrivere nella Comunità, quand'anche il prodotto misto fosse stato considerato parte del prodotto di cui alla presente indagine, le conclusioni raggiunte riguardo al pregiudizio e alla reiterazione del pregiudizio sarebbero rimaste immutate.
E. PREGIUDIZIO Poiché nella Comunità opera un solo produttore, per motivi di riservatezza, i dati vengono forniti sotto forma di indici di riferimento.
1. Produzione e consumo nella Comunità, indice di utilizzazione degli impianti e occupazione (9) Nel corso del periodo 1989/1990 - 1992/1993, la produzione complessiva di tessuti per nastri di macchine da scrivere (cioè di tessuti di seta e di tessuti misti di seta e poliestere per nastri di macchine da scrivere) della Spinnhütte ha registrato un calo superiore al 60 %. Nel corso dello stesso periodo il calo della produzione relativo al prodotto simile è stato assai più drastico, intorno all'85 %.
In tale contesto, si deve osservare che nel 1989 Spinnhütte ha introdotto sul mercato un nuovo tessuto per nastri di macchine da scrivere fabbricato con un tessuto misto di sera e poliestere. La società si aspettava allora che tale nuovo prodotto brevettato arrivasse a rappresentare il 50 % della sua produzione, sostituendo gradualmente la versione in seta pura che, a causa del notevole calo della domanda, presenta attualmente un interesse secondario.
Per quanto riguarda il consumo, poiché non sono state effettuate importazioni del prodotto in esame e data la presenza sul mercato comunitario di un unico fornitore, le vendite realizzate da Spinnhütte rappresentano il consumo complessivo del prodotto simile nella Comunità.
Secondo quanto affermato da Spinnhütte, nel 1989 il 30 % delle capacità dei suoi impianti di tessitura erano destinate alla produzione di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere. Secondo le stime, al termine del periodo preso in esame, soltanto il 10 % delle capacità era utilizzato per la produzione del prodotto simile.
Nel corso del periodo considerato l'occupazione complessiva nel settore è risultata stabile, con un numero di addetti pari a circa 35.
2. Importazioni del prodotto in esame (10) Secondo le relazioni sull'impegno del produttore cinese, che sono state da questi presentate e confermate dai corrispondenti dati forniti da Eurostat, dal 1989 non sono state effettuate importazioni del prodotto in esame.
3. Vendite del prodotto in esame effettuate da Spinnhütte sul mercato comunitario (11) Il volume delle vendite di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere (in m2) realizzate da Spinnhütte sul mercato comunitario è diminuito del 72 % nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1993, mentre nello stesso periodo i prezzi sono diminuiti del 66 %.
4. Redditività (12) Sulla base delle informazioni disponibili, e alla luce del fatto che i prezzi di vendita hanno registrato un calo inferiore a quello del volume delle vendite, accompagnato inoltre dalla diminuzione del prezzo della seta greggia, sembra che il produttore comunitario sia riuscito a ripristinare entro il termine del periodo un livello soddisfacente di redditività per unità di vendita, nonché a realizzare un congruo utile sul capitale investito. In termini indicizzati, ponendo pari a 100 l'indice per il periodo 1988/1989, la redditività nel 1992/1993 risultava pari a 112.
5. Conclusioni in merito al pregiudizio (13) Sebbene dall'inchiesta sia emerso che l'industria comunitaria ha dovuto affrontare notevoli difficoltà economiche in termini di diminuzione della produzione, delle vendite e dei prezzi, è evidente che, in assenza di importazioni, tali sviluppi sono stati determinati esclusivamente dal calo della domanda, derivante da una tendenza generale a sostituire i nastri per macchine da scrivere in tessuto con nastri plastificati e le stesse macchine da scrivere con programmi per il trattamento automatico di testi. Di fronte a mutamenti così radicali delle tendenze di mercato Spinnhütte ha potuto fare ben poco, oltre a procedere ad una ristrutturazione della sua gamma di produzione (v. più avanti).
F. REITERAZIONE DEL DUMPING PREGIUDIZIEVOLE (14) L'assenza di esportazione seguita all'istituzione di misure antidumping non costituisce in sé un motivo sufficiente per abolirle. Si deve infatti accertare se l'abolizione delle misure comporterebbe o meno il riprodursi prevedibile ed imminente del pregiudizio causato dalle importazioni in regime di dumping dalla Repubblica popolare cinese.
1. Reiterazione del dumping (15) La Commissione ricorda che, in questo caso particolare, si è dovuto costruire il valore normale sulla base dei costi di produzione maggiorati di un congruo margine per il profitto, calcolati facendo riferimento ai costi sostenuti e al profitto realizzato dal produttore comunitario.
A tale riguardo, l'inchiesta ha accertato una netta diminuzione del valore normale, rispetto a quello determinato nel corso dell'inchiesta iniziale. Sia i dati disponibili che le osservazioni presentate da Spinnthütte il 5 dicembre 1995 indicano che il prezzo della seta greggia, che rappresenta il maggior elemento di costo per il prodotto in esame, è diminuito del 50 % dal 1989/1990, e che da allora la situazione dei costi di fabbricazione e di altri tipi di costi ha registrato sviluppi positivi. Occorre aggiungere che attualmente le possibilità di rifornirsi di seta greggia sul mercato mondiale sono maggiori e che il produttore comunitario non dipende più dalle forniture cinesi di tale materia prima. Inoltre, l'applicazione provvisoria dell'accordo del 1995 tra la Comunità europea e la Cina, oggetto della decisione 95/155/CEE del Consiglio8, dovrebbe prevenire il verificarsi di situazioni in cui i prodotti finiti vengono esportati a prezzi pressoché equivalenti, o persino inferiori, a quelli del loro contenuto in seta greggia.
La combinazione dei suddetti fattori ha indotto la Commissione a ritenere che la diminuzione del valore normale costruito tenderebbe ad eliminare o perlomeno a ridurre in notevole misura il margine di dumping, sebbene, come viene dimostrato in prosieguo, per via del calo della domanda non sia affatto chiaro se le esportazioni riprenderebbero ai livelli precedenti qualora le misure vigenti prendessero termine. Inoltre, il solo produttore cinese in grado di fornire tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere produce, oltre ai tessuti, più di altri 35 prodotti ed è quindi improbabile che sia interessato a tale merce, per la quale si è registrato un netto calo della domanda.
Infine, secondo quanto affermato dal produttore cinese, la sua produzione complessiva è destinata al mercato cinese, e ne è improbabile un incremento allo scopo di rifornire il mercato comunitario; sostituire i telai non risulterebbe infatti redditizio dal momento che, a fronte del calo della domanda per il prodotto in esame, è possibile ottenere maggiori utili dalla vendita di altri prodotti in seta.
Il produttore comunitario, pur riconoscendo che non vi sono prove che siano state effettuate importazioni dalla Cina del prodotto in esame, nel periodo compreso tra il novembre 1989 e il 1° ottobre 1995, vale a dire da prima dell'istituzione delle misure antidumping nel 1990, ritiene che le misure venissero eluse in vari modi, ad esempio mediante il trasbordo attraverso paesi terzi, accompagnato da false dichiarazioni di origine, descrizioni inesatte del prodotto o manipolazione dei limiti di peso stabiliti nella definizione in esame.
Il produttore ha inoltre affermato che vi erano indicazioni che l'esportatore cinese fosse tuttora interessato al mercato comunitario.
In primo luogo, sembra che un altro esportatore cinese abbia presentato delle offerte per la vendita sul mercato comunitario di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere di origine cinese. Inoltre, gli insoddisfacenti risultati finanziari registrati dall'industria cinese della seta indicavano che il dumping pregiudizievole si sarebbe verificato di nuovo, ove le misure fossero venute a termine. Si è anche fatto riferimento a numerose altre offerte e transazioni destinate al mercato comunitario e realizzate a prezzi inferiori al valore normale del prodotto cinese, attraverso la Svizzera.
In secondo luogo, il produttore comunitario ha contestato il fatto che la produzione complessiva dell'unico produttore cinese del prodotto simile fosse destinata esclusivamente al mercato cinese, affermando di avere le prove che il prodotto cinese veniva venduto negli USA. Inoltre, l'eccesso di capacità dell'industria cinese della seta e il recente accordo bilaterale CE-Cina, il cui campo di applicazione non riguarda il prodotto in esame, sono stati avanzati come motivi per i quali il produttore cinese dovrebbe essere interessato all'esportazione di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere. La ripresa di tali esportazioni determinerebbe la reiterazione del dumping pregiudizievole, e le misure antidumping rappresentano il solo strumento di difesa in questo caso. Infine, la domanda di riesame presentata dall'esportatore cinese nell'agosto 1991 e l'adattamento dell'impegno sui prezzi effettuato nel febbraio 1994, sempre su richiesta dell'esportatore, sono stati addotti come prove del costante interesse nei confronti del mercato comunitario.
La Commissione, dopo aver esaminato tali affermazioni, ha dovuto respingerle.
Per quanto riguarda l'elusione, non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di quanto asserito. In particolare, nel caso delle importazioni transitate attraverso la Svizzera, si è stabilito che esse non riguardavano tessuti per nastri di macchine da scrivere, poiché non erano conformi ai necessari requisiti di lunghezza di 220 iarde per rotolo, come ha riconosciuto lo stesso produttore comunitario.
Riguardo alle offerte presentate da un altro esportatore cinese, si è appurato che non erano pertinenti: in effetti, secondo quanto risulta dalla denuncia stessa, la società esportatrice non è autorizzata a trattare esportazioni del prodotto in esame.
Per quanto riguarda le eventuali vendite sul mercato statunitense e i potenziali effetti dell'eccesso di capacità dell'industria cinese della seta, la Commissione ricorda che le informazioni di cui dispone indicano che la produzione complessiva dell'unico produttore cinese è destinata alla vendita sul mercato interno. Nonostante tali indicazioni contraddittorie circa le esportazioni verso mercati di paesi terzi, tuttavia, la Commissione rimane del parere, già espresso sopra, che sia improbabile un aumento della produzione del prodotto simile cinese allo scopo di esportarlo nella Comunità, tenuto conto dello stadio del ciclo di vita del prodotto e del costo di un'operazione di riconversione della produzione al solo scopo di esportarla nella Comunità (rispetto alla possibilità di ricavare maggiori utili dalla vendita di altri prodotti in seta), poiché il mercato comunitario del prodotto è in netto declino. Inoltre, data la differenziazione dei prodotti di cui dispone, il produttore cinese non sembra dipendere dalla produzione e vendita di tessuti per nastri di macchine da scrivere.
Quanto alle richieste da parte dell'esportatore cinese volte al riesame e all'adattamento dell'impegno sui prezzi, prese isolatamente esse non possono costituire prova del rischio di reiterazione del pregiudizio, in particolare in assenza di importazioni nella Comunità a partire dal 1989, vale a dire precedentemente all'introduzione delle misure.
2. Reiterazione del pregiudizio (18) Il produttore comunitario ha sostenuto che il mantenimento delle misure antidumping era necessario per prevenire la reiterazione del pregiudizio nel periodo in cui la società, che è di dimensioni limitate, doveva completare una ristrutturazione in corso. Sebbene fosse in corso un'operazione di diversificazione della produzione verso prodotti diversi dai tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere, Spinnhütte ha affermato che tale trasformazione non era ancora stata ultimata e che la produzione del prodotto simile rimaneva pertanto essenziale per la sua sopravvivenza.
In tale contesto, si deve anzitutto osservare che lo scopo delle misure antidumping non è facilitare il processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria, ma eliminare gli effetti di distorsione degli scambi causati dal dumping pregiudizievole, permettendo quindi alla suddetta industria di competere su basi eque con le importazioni in dumping.
Si deve inoltre ricordare che non sono state affermate importazioni dal novembre 1989 in poi, e che pertanto da tale data le importazioni in dumping del prodotto in esame non possono aver causato pregiudizio all'industria comunitaria.
Dal momento che il produttore comunitario e il produttore cinese sono gli unici due produttori di tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere sul mercato mondiale, a partire dal 1989 il produttore comunitario ha goduto di una posizione di monopolio nella Comunità.
È chiaro che una ripresa delle importazioni, che avrebbe per effetto di accrescere la concorrenza sul mercato, inciderebbe sulla posizione di Spinnhütte. Tuttavia, come illustrato in precedenza, appare improbabile una ripresa delle esportazioni del prodotto in esame a prezzi in dumping nel caso in cui le misure venissero abrogate.
Infine, nella convinzione che si verificherebbe probabilmente una reiterazione del dumping pregiudizievole qualora le misure vigenti prendessero termine, il produttore comunitario ha chiesto che venga mantenuto il regolamento (CEE) n. 3200/90, che istituisce il dazio definitivo, con la sospensione immediata delle misure in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96.
La Commissione non può accogliere tale richiesta. Le disposizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 sono destinate infatti a far fronte a situazioni completamente diverse da quelle sopra descritte e la loro applicazione è quindi inopportuna nel quadro del presente procedimento.
G. CONCLUSIONI (21) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che, allo stadio attuale, non vi sono prove a sostegno della tesi secondo cui l'abolizione delle misure antidumping comporterebbe il rischio di un prevedibile e imminente riprodursi del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla Cina. Appare invece probabile che l'industria comunitaria continui ad incontrare difficoltà a causa non delle importazioni dalla Cina, ma dei prodotti di sostituzione e dell'aumento della domanda di programmi per il trattamento automatico di testi e di personal computer, che comporterà inevitabilmente un calo delle vendite delle macchine da scrivere convenzionali dotate di nastri in tessuto.
Di conseguenza, e considerando in particolare la diminuzione della domanda per il prodotto in esame, l'evidente ripristino della redditività e il fatto che la reiterazione del dumping pregiudizievole appare improbabile, si ritiene che le misure in vigore debbano scadere.
La Commissione ha comunicato le sue conclusioni alle parti interessate, compresa l'industria comunitaria. Dopo esser stati informati dalla Commissione dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato nuove osservazioni, sia oralmente che per iscritto, in merito all'impatto delle importazioni cinesi in questione sull'industria. Dopo aver esaminato le informazioni e le argomentazioni presentate, tuttavia, la Commissione conferma le sue conclusioni.
Gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni alla chiusura del procedimento,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere di cui ai codici NC ex 5007 10 00, ex 5007 20 11, ex 5007 20 19 e ex 5007 20 21 originari della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente