diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (98/382/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato e all'articolo 42 del suddetto protocollo,

considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo comitato esecutivo;

considerando che il capitale iniziale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è pari a 5 000 milioni di ecu;

considerando che le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE;

considerando che lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE viene stabilito al momento della sua istituzione;

considerando che i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema sono predisposti dalla Commissione ai sensi delle norme adottate dal Consiglio;

considerando che è necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato4, istituisce una procedura di elaborazione dei dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato da parte degli Stati membri; che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tali dati siano trasmessi alla Commissione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

I dati statistici da usare per determinare lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE sono forniti dalla Commissione ai sensi delle norme specificate negli articoli seguenti.

Art. 2

La popolazione e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in prosieguo denominato «PIL pm», sono definiti conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) nella versione utilizzata per l'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom. Il PIL pm è quello definito nell'articolo 2 di detta direttiva.

Art. 3

I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 1996. Conformemente alla raccomandazione contenuta nel SEC, viene utilizzata la media della popolazione totale nell'arco dell'anno.

Art. 4

I dati relativi al PIL pm si riferiscono a ciascun anno dal 1991 al 1995 e sono espressi per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale ai prezzi correnti.

Art. 5

I dati relativi alla popolazione sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri.

Art. 6

I dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1981 al 1995 risultano dall'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Art. 7

1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

2. I dati relativi al PIL pm annuale per ogni Stato membro espressi nelle monete nazionali sono convertiti in dati espressi in ecu. Il tasso di cambio utilizzato a tal fine corrisponde alla media dei tassi di cambio di tutti i giorni lavorativi dell'interno anno. Il tasso di cambio giornaliero è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato nella serie «C» della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La quota di uno Stato membro nel PIL pm della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL pm degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

Art. 8

La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL pm della Comunità.

Art. 9

Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema è espressa con un numero con quattro decimali.

Art. 10

I dati di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione alla BCE il più presto possibile dopo la sua istituzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (2) Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).