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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (98/508/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia è stato negoziato e sottoscritto il 19 luglio 1996 e dovrebbe essere approvato;

considerando che determinati compiti relativi all'esecuzione e, in particolare, il potere di emendare alcuni aspetti degli allegati settoriali sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo;

considerando che occorre istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e che è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a taluni emendamenti tecnici dell'accordo e di emanare talune decisioni per la sua attuazione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia, ivi compresi i suoi allegati e le dichiarazioni comuni accluse a tale accordo.

Il testo dell'accordo, degli allegati e delle dichiarazioni comuni è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a trasmettere, a nome della Comunità, la nota di cui all'articolo 14 dell'accordo (1).

Art. 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto previsto dall'articolo 12 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione con detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.

3.

Art. 4

Questa decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

1. La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1998. Per il Consiglio Il Presidente G. STRANG (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.