DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1998 che chiude i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan [notificata con il numero C(1998) 2154] (98/464/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea3, in particolare l'articolo 14, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 In data 20 ottobre 1997, la Commissione ha ricevuto due denunce secondo le quali le importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping e avrebbero beneficiato di pregiudizievoli sovvenzioni.
Entrambe le denunce sono state presentate dall'Euratex (European Apparel and Textile Organisation), per conto di tutti i produttori comunitari di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro.
Tali denunce contenevano prove di dumping e di sovvenzioni, nonché del conseguente grave pregiudizio, considerate sufficienti a giustificare l'apertura tanto di un procedimento antidumping quanto di un procedimento antisovvenzioni.
Previa consultazione, la Commissione, in due diversi avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro, attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 e ex 7019 59 10, originari di Taiwan.
La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori, gli importatori, i fornitori di tessuti di fibre di vetro a monte, gli utilizzatori industriali di tessuti di fibre di vetro a valle notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Alle parti interessate è stata fornita l'opportunità di manifestare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI (6) Con lettera del 4 giugno 1998 alla Commissione, l'Euratex ha formalmente ritirato le denunce antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 14 del regolamento n. 2026/97, quando il denunciante ritira la propria denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non siano emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità che possano essere contrarie alla chiusura dei procedimenti.
Le parti interessate sono state informate del fatto che, viste le circostanze, la Commissione intendeva chiudere i procedimenti antidumping e antisovvenzioni ed hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Nessuno ha sollevato obiezioni.
Si è pertanto giunti alla conclusione che i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan debbano essere chiusi senza imposizione di misure di difesa,
DECIDE:
Art. unico
Sono chiusi i procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di alcuni tipi di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente