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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(1998) 2081] (98/462/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 In data 10 dicembre 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.

La denuncia è stata presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (Cefic), per conto della Degussa AG, l'unico produttore di biossido di tiourea della Comunità.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio da esse causato ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento antidumping.

Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea, attualmente classificabile al codice NC ex 2930 90 70, originario della Repubblica popolare cinese.

La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il produttore comunitario denunziante. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 6 aprile 1998 alla Commissione, il Cefic ha formalmente ritirato la sua denuncia riguardante le importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese adducendo a motivazione i cambiamenti di circostanze verificatisi per l'industria comunitaria dopo la presentazione della denuncia. In particolare, il denunciante ha affermato che la situazione dell'unico produttore comunitario è cambiata nel corso delle indagini, con la conseguente attenuazione degli effetti delle importazioni assertivamente oggetto di dumping.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, quando il denunziante ritira la denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha ritenuto che dalla presente inchiesta non è emersa alcuna considerazione relativa all'interesse della Comunità che possa essere contraria alla chiusura del procedimento.

Le parti interessate sono state informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata fornita loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

Quindi la Commissione ha concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea originario della Repubblica popolare cinese dovrebbe essere chiuso senza imposizione di misure,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biossido di tiourea attualmente classificabile al codice NC ex 2930 90 70 e originario della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente