DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 28 marzo 1998 (98/491/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale con la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, siglato a Bruxelles il 28 marzo 1998;
considerando che la decisione 98/379/CE del Consiglio1 prevedeva l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo siglato, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca dello stesso da parte della Federazione russa;
considerando che la Federazione russa non era in grado di applicare provvisoriamente l'accordo siglato;
considerando che è stato convenuto con la Federazione russa che l'accordo sarebbe stato applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma;
considerando che è opportuno che detto accordo bilaterale sia approvato e firmato a nome della Comunità europea,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili.
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo, l'accordo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma di entrambe le parti.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.
La Commissione, a nome della Comunità, procede alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il Presidente W. MOLTERER