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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 28 marzo 1998 (98/491/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale con la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili di cui ai capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, siglato a Bruxelles il 28 marzo 1998;

considerando che la decisione 98/379/CE del Consiglio1 prevedeva l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo siglato, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca dello stesso da parte della Federazione russa;

considerando che la Federazione russa non era in grado di applicare provvisoriamente l'accordo siglato;

considerando che è stato convenuto con la Federazione russa che l'accordo sarebbe stato applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma;

considerando che è opportuno che detto accordo bilaterale sia approvato e firmato a nome della Comunità europea,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo, l'accordo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma di entrambe le parti.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

La Commissione, a nome della Comunità, procede alla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il Presidente W. MOLTERER