DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada (98/566/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, firmato a Londra il 14 maggio 1998 è stato negoziato e dovrebbe essere approvato;
considerando che determinati compiti relativi all'attuazione e, in particolare, il potere di emendare alcuni aspetti degli allegati settoriali sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo;
considerando che occorrerebbe istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e che è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a taluni emendamenti tecnici dell'accordo e di emanare talune decisioni per la sua attuazione,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
È approvato, a nome delle Comunità europea, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, ivi compresi i suoi allegati.
Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota di cui all'articolo XIX dell'accordo.
Art. 3
1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, di cui agli articoli XI e XII dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.
2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 2, per porre fine agli allegati settoriali, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto, o eventualmente nei gruppi settoriali misti, è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il Presidente W. MOLTERER