DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù [notificata con il numero C(1998) 2410] (98/478/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,
I. PROCEDIMENTO1 Nel settembre 1997, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle presunte sovvenzioni pregiudizievoli di cui beneficiano le importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù.
La denuncia è stata presentata dalla Xantoflor SA, (Monteagudo, Spagna), che rappresenta oltre il 25 % della produzione comunitaria del prodotto in questione ed è stata sostenuta dalla Alchim SA e dalla Sofral SA (Illkirch, Francia). Questi produttori rappresentano complessivamente una percentuale rilevante della produzione comunitaria di carminio di cocciniglia, secondo quanto definito dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97, in quanto nessuno degli altri produttori ha espresso il proprio parere sulla denuncia.
La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni compensative sul carminio di cocciniglia e del conseguente grave pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento.
Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di carminio di cocciniglia classificabile al codice NC ex 3205 00 00 originario del Perù.
La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Dei tre produttori che hanno sostenuto la denuncia, soltanto Xantoflor SA e Alchim SA hanno fornito una risposta esauriente al questionario della Commissione, collaborando così all'inchiesta. Questi produttori rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione. Dato che nessuno dei produttori comunitari si è opposto alla presente inchiesta, la produzione di queste società costituisce una percentuale rilevante della produzione comunitaria, secondo quanto definito dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97.
Nel corso dell'inchiesta, Xantoflor SA ha informato la Commissione, con lettera dell'11 giugno 1998, che ritirava formalmente la denuncia relativa alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù, dopo aver riscontrato un mutamento delle circostanze tale da eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e in particolare da Xantoflor.
Dato che Xantoflor SA e Alchim SA costituiscono insieme l'industria comunitaria e la produzione di Alchim SA rappresenta solo una percentuale ridotta della produzione comunitaria complessiva di carminio di cocciniglia, la denuncia non avrebbe avuto il sostegno di un'ampia percentuale di produttori comunitari, anche se Alchim SA avesse continuato a sostenerla.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, quando il denunziante ritira la sua denuncia, il procedimento deve essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse della Comunità contrarie alla chiusura del procedimento.
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
In tali circostanze, il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente