DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1998 adottata in base all'articolo J.4.2 del trattato sull'Unione europea per lo studio di fattibilità di operazioni internazionali di polizia per coadiuvare le autorità albanesi (98/547/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4.2,
vista la dichiarazione sull'Unione europea occidentale (UEO), che figura nell'atto finale sottoscritto al momento dell'adozione del trattato sull'Unione europea,
considerando che l'UEO ha intrapreso uno studio di fattibilità circa eventuali opzioni per operazioni internazionali di polizia intese a coadiuvare le autorità albanesi;
considerando che i recenti sviluppi in Albania rendono ancor più urgente la valutazione della fattibilità e dell'opportunità di tali opzioni,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
L'Unione europea sollecita con il presente articolo l'UEO a completare urgentemente lo studio di fattibilità circa eventuali opzioni per operazioni internazionali di polizia in Albania, allo scopo di coadiuvare le autorità albanesi a ripristinare il diritto e l'ordine nel paese.
Art. 2
La presente decisione è notificata all'UEO conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996 sulla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL Dichiarazione della delegazione danese In conformità della sezione C della decisione adottata al Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni e azioni dell'Unione che implicano la difesa. Il governo danese ha deciso che la Danimarca non partecipi alla decisione del Consiglio concernente lo studio di fattibilità di operazioni internazionali di polizia per coadiuvare le autorità albanesi. Conformemente alla decisione di Edimburgo, la Danimarca non impedirà lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la posizione summenzionata non impedisce l'adozione della decisione del Consiglio.