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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1998 sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (98/552/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

considerando che la politica commerciale comune risulterebbe incompleta se non venisse integrata a livello comunitario da attività specifiche volte ad eliminare gli ostacoli agli scambi;

considerando di conseguenza che è opportuno sostenere nuove opportunità commerciali a livello globale a favore dell'industria comunitaria, attraverso una politica della Comunità di accesso ai mercati volta ad eliminare gli ostacoli agli scambi;

considerando che tale politica deve essere integrata da attività specifiche destinate ad esaminare ed individuare modalità per eliminare gli ostacoli agli scambi;

considerando che a tal fine è necessario adottare norme che stabiliscano gli obiettivi di base che la Commissione deve perseguire nonché i mezzi per raggiungere questi scopi,

DECIDE:

Art. 1

1. Nell'adozione della strategia comunitaria di accesso ai mercati, la Commissione svolge le seguenti attività:

— individuazione e analisi degli ostacoli all'accesso al mercato nei paesi terzi;

— creazione e sviluppo di banche dati e coordinamento e diffusione delle informazioni relative agli ostacoli agli scambi e normative commerciali internazionali o nazionali;

— studi concernenti in particolare l'attuazione, da parte di paesi terzi, degli obblighi di loro competenza in base agli accordi commerciali internazionali o in concomitanza con la preparazione di negoziati;

— organizzazione di seminari e di altri analoghi consessi, preparazione e distribuzione di studi, fascicoli informativi, pubblicazioni, opuscoli concernenti gli aspetti giuridici o economici relativi all'eliminazione degli ostacoli agli scambi.

2. Nell'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1 la Commissione garantisce la coerenza tra le attività specifiche sviluppate in tale ambito e i vari aspetti di altre politiche comunitarie.

Art. 2

Per permettere alla Commissione di svolgere le attività di cui alla presente decisione, essa dispone delle risorse finanziarie necessarie. Per questo motivo, nelle normali procedure di bilancio, la Commissione include proposte annuali relative agli stanziamenti necessari per le attività di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998. Per il Consiglio Il presidente N. MICHALEK