DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(1998) 2975] (98/563/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Nel luglio 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di corde di fibre sintetiche originarie della Repubblica di Corea ed ha avviato un'inchiesta.
Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel giugno 1997 dalla Federazione europea delle industrie di cordami (Eurocord) a nome dell'industria comunitaria. La denuncia conteneva elementi di prova in merito al dumping e al conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari denunzianti e gli utilizzatori comunitari noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La Commissione ha inviato questionari ai cinque presunti produttori esportatori coreani citati nella denuncia e ha ricevuto risposte dalle due società sotto indicate. Inoltre, la Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori notoriamente interessati. Uno degli importatori ha risposto dicendo di non essere interessato dal procedimento. Nessun altro importatore ha collaborato al procedimento. Diversi produttori esportatori del paese interessato, alcuni produttori comunitari denunzianti nonché utilizzatori e importatori della Comunità hanno reso note le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne avevano fatto richiesta entro i tempi fissati e che avevano dimostrato di avere particolari ragioni per essere sentite.
In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostenevano la denuncia e dei limiti di tempo stabiliti all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), la Commissione ha condotto l'inchiesta sul pregiudizio basandosi su una selezione di tali produttori, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. In appresso sono citati esclusivamente i produttori comunitari che hanno collaborato inclusi nella selezione.
La Commissione ha quindi chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione dei fatti e ha effettuato inchieste presso le sedi delle seguenti imprese: a) Produttori comunitari (selezione):
- Randers (Randers, Danimarca),
- Oliveira (Porto, Portogallo),
- Verto Portugal (Porto, Portogallo),
- Bihr Frères (Urimenil, Francia),
- Quintas & Quintas (Porto, Portogallo),
- Cotesi (Porto, Portogallo),
- Sicor (Porto, Portogallo),
- Geo Gleistein & Sohn (Brema, Germania). b) Produttori esportatori del paese interessato:
- Dae Sung Rope Mfg. Co. Ltd (Pusan, Repubblica di Corea),
- Manho Rope & Wire Ltd (Pusan, Repubblica di Corea).
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 31 maggio 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»).
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (8) Il prodotto in questione è rappresentato da spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, nonché di altre fibre sintetiche, di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no (in appresso «corde di fibre sintetiche»). Il prodotto sopra descritto è classificato ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.
Le corde di fibre sintetiche hanno numerose applicazioni navali e industriali, specialmente nel settore della navigazione (in particolare per l'ormeggio) e nell'industria della pesca.
Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di corde di fibre sintetiche fabbricati e venduti nella Repubblica di Corea avevano fondamentalmente le medesime caratteristiche fisiche, i medesimi usi e applicazioni di quelli esportati dalla Repubblica di Corea nella Comunità. Lo stesso vale nei confronti delle corde fabbricate e vendute nella Comunità e di quelle esportate dalla Repubblica di Corea nella Comunità. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING (10) Ai fini dei calcoli del dumping, il prodotto in esame è stato suddiviso per tipi e in base a tale suddivisione sono stati raccolti i dati. Questa classificazione per tipi si basava, tra l'altro, sulla composizione della materia prima, sul numero di trefoli che costituiscono le corde e sul tipo di filato elementare utilizzato.
1. Valore normale (11) Al fine della determinazione del valore normale, è stato innanzitutto esaminato se le vendite interne totali dei produttori esportatori che hanno collaborato fossero rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se il volume totale di questo tipo di vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità. Dalla valutazione è emerso che entrambi i produttori esportatori della Repubblica di Corea avevano vendite interne rappresentative di corde di fibre sintetiche.
Successivamente, la Commissione ha esaminato se le vendite interne complessive di ciascun tipo fossero rappresentative, cioè se il volume di queste vendite costituisse almeno il 5 % del volume delle vendite del tipo corrispondente esportato nella Comunità.
Per i tipi di prodotto che soddisfacevano tale requisito, la Commissione ha poi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, analizzando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione.
Nei casi in cui il volume delle vendite al di sotto del costo unitario era inferiore al 20 % del volume di vendite complessivo, il valore normale per tale tipo è stato stabilito sulla base del prezzo medio ponderato di tutte le vendite sul mercato interno.
Nei casi in cui il volume delle vendite al di sotto del costo unitario era pari o superiore al 20 % e inferiore al 90 % del volume di vendite complessivo, il valore normale per il tipo in questione è stato stabilito esclusivamente sulla base del prezzo medio ponderato delle vendite interne remunerative.
Per un tipo di prodotto, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato aveva effettuato un volume insufficiente di vendite interne. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata del prezzo franco fabbrica applicato dall'altro produttore esportatore per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente, eseguite nel corso di normali operazioni commerciali.
2. Prezzo all'esportazione (14) Dato che i due produttori esportatori che hanno collaborato effettuavano vendite all'esportazione nella Comunità direttamente ad importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in funzione dei prezzi realmente pagati o pagabili da detti clienti indipendenti.
3. Confronto (15) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati effettuati in relazione ai costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, ai costi accessori, agli oneri all'importazione, al costo dei crediti e alle riduzioni.
I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto una detrazione per gli oneri all'importazione sostenuti per l'importazione della materia prima. Questo adeguamento è stato concesso nei casi in cui è stato dimostrato che i dazi pagati sulle materie prime importate e fisicamente incorporate nel prodotto venduto sul mercato interno venivano rimborsati per i prodotti esportati.
Le due imprese che hanno collaborato hanno chiesto una detrazione per il costo dei crediti delle vendite sul mercato interno. La richiesta di detrazione è stata formulata in riferimento ad un cosiddetto «conto aperto», cioè un sistema di pagamento rotativo senza alcuna prova dell'esistenza, alla data della vendita, di un accordo tra venditore e acquirente sulle condizioni di pagamento. La richiesta è stata respinta in quanto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, un adeguamento può essere applicato solo per il numero di giorni concordato, in modo dimostrabile, alla data della vendita, poiché si ritiene che solo le spese relative a tale numero di giorni possano avere influito sul prezzo. Un tale accordo non esiste nei casi in cui i pagamenti sono stati effettuati con un sistema di conto aperto e pertanto la richiesta non ha potuto essere accettata.
4. Margini di dumping (18) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati stabiliti in base ad un confronto tra la media ponderata del valore normale per tipo e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica del tipo corrispondente.
Per la Dae Sung Rope Mfg. Co. Ltd e per Manho Rope & Wire Ltd il confronto ha rivelato medie ponderate di margini di dumping rispettivamente dell'1,4 % e dello 0,5 %, cioè margini minimi.
Dal confronto tra i dati Eurostat e il volume di esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato è emerso che questi produttori rappresentavano una percentuale significativa della totalità delle esportazioni dalla Repubblica di Corea nella Comunità. L'inchiesta ha mostrato anche che le rimanenti esportazioni erano state effettuate da produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, benché fossero notoriamente interessati e fossero stati informati dalla Commissione dell'apertura del procedimento. Il margine di dumping per questi esportatori è stato determinato in base ai fatti disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Per evitare di premiare l'omessa collaborazione dei produttori esportatori e per non incoraggiare l'elusione delle misure antidumping, si è ritenuto che il margine di dumping per queste esportazioni dovesse essere determinato sulla base del margine di dumping più elevato di un tipo di prodotto rappresentativo esportato da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di dumping residuo così calcolato è del 5,4 %.
D. CONCLUSIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (21) In considerazione del basso livello delle importazioni effettuate a prezzi di dumping (cfr. punto precedente), è stato esaminato se le importazioni del prodotto in esame, provenienti tanto da produttori che hanno collaborato quanto da produttori che non hanno collaborato, considerate globalmente su una base media ponderata, fossero state effettuate a prezzi di dumping. Si è rilevato che nell'insieme il livello del dumping era minimo. Pertanto, dal momento che una situazione negativa dell'industria comunitaria non era in alcun modo imputabile ad importazioni in dumping del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea, si è concluso che non erano necessari ulteriori esami in merito al pregiudizio e all'interesse della Comunità.
Le parti interessate sono state informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate.
Di conseguenza, è stato concluso che è opportuno chiudere il procedimento relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie della Repubblica di Corea senza istituzione di misure,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di corde di fibre sintetiche classificate ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19 originarie della Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente