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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1998 che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico [notificata con il numero C(1998) 3120] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/610/CE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che al fine di aumentare la trasparenza della politica di ricerca e sviluppo tecnologico e di rafforzarne il ruolo strategico, la Commissione intende ampliare la partecipazione di tutti gli attori della ricerca (compresi gli utenti) alle sue attività;

considerando che è pertanto opportuno istituire gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave previste dalle decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici che attuano il Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1) ed il Quinto programma quadro di attività di ricerca ed insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (2) (in seguito denominati «i programmi specifici»); che, in base a tali decisioni, le azioni chiave devono essere raggruppate, ove opportuno, in funzione del tema affrontato;

considerando che, in tale contesto, i gruppi di esperti sono chiamati a contribuire alla definizione della strategia da seguire sul piano globale attraverso le azioni chiave o i gruppi di azioni chiave e ad esprimere conclusioni in materia operando in maniera trasparente e indipendente;

considerando che, dato il tipo di attività, è opportuno scegliere tra una vasta cerchia di candidati persone eminenti che possiedano tutte le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle suddette attività;

considerando altresì che nella composizione dei gruppi di esperti occorre tener conto di tutti gli attori della ricerca ed occorre altresì assicurare una partecipazione paritaria di uomini e donne;

considerando che occorre costituire tali gruppi di esperti e definire le competenze,

DECIDE:

Art. 1

Sono istituiti presso la Commissione i gruppi di esperti seguenti:

— gruppo «salute, alimentazione e fattori ambientali»,

— gruppo «controllo delle malattie infettive»,

— gruppo «la fabbrica della cellula»,

— gruppo «invecchiamento della popolazione»,

— gruppo «gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, incluso lo sviluppo integrato dello spazio rurale»,

— gruppo «società dell'informazione»,

— gruppo «prodotti, processi e organizzazione»,

— gruppo «mobilità sostenibile e intermodalità»,

— gruppo «nuove prospettive per l'aeronautica»,

— gruppo «trasporti terrestri e tecnologici del mare»,

— gruppo «gestione sostenibile e qualità delle acque» e «gestione sostenibile degli ecosistemi marini»,

— gruppo «cambiamento globale, clima e biodiversità»,

— gruppo «la città del futuro e il patrimonio culturale»,

— gruppo «sistemi energetici più puliti» e «un'energia economica ed efficiente»,

— gruppo «rafforzare la base di conoscenze socioeconomiche»,

— gruppo «fusione termonucleare controllata»,

— gruppo «fissione nucleare»,

con funzioni consultive riguardo il contenuto e l'orientamento delle azioni chiave o dei gruppi di azioni chiave indicati nei programmi specifici.

Art. 2

Ciascun gruppo di esperti:

— propone orientamenti per la definizione dei programmi di lavoro (ivi compresa la programmazione degli inviti a presentare proposte, i criteri da utilizzare per la valutazione delle azioni indirette di RST e, per quanto possibile, la definizione di obiettivi scientifici e tecnico-economici quantificati o verificabili per il conseguimento degli obiettivi delle azioni chiave o dei gruppi di azioni chiave),

— esprime osservazioni sul carattere strategico delle attività da intraprendere e sulla valorizzazione delle stesse nonché sull'analisi dei risultati ottenuti ai fini di eventuali modifiche di orientamento dei programmi di lavoro.

Art. 3

1. La composizione dei gruppi di esperti è stabilita in maniera equilibrata dalla Commissione tenuto conto dell'origine geografica e del settore di provenienza dei membri (in particolare i settori dell'industria e dei servizi, della ricerca e dell'innovazione, degli utenti, delle autorità pubbliche di regolamentazione e del settore socioeconomico). La Commissione si adopera per garantire in tale contesto la partecipazione equilibrata di uomini e donne.

2. La procedura applicabile per la scelta dei membri dei gruppi di esperti nonché i programmi specifici e le azioni chiave o i gruppi di azioni chiave attribuiti ai gruppi sono indicati nell'allegato.

Art. 4

1.

I membri dei gruppi di esperti sono nominiati a titolo individuale dalla Commissione per un periodo massimo di due anni. La loro nomina può essere riconfermata una sola volta per un periodo massimo di due anni.

I membri dei gruppi continuano a svolgere le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti o non sia rinnovato il loro mandato.

Nel caso in cui un membro di un gruppo non sia più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, diventi membro di un contratto di programma o presenti le dimissioni, la Commissione nomina un successore per un tempo pari alla durata residua del mandato, secondo la procedura stabilita nell'allegato.

2. I nominativi dei membri dei gruppi di esperti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Ai membri dei gruppi di esperti spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sulla base delle disposizioni in vigore presso la Commissione.

4. La Commissione nomina il presidente e il vicepresidente di ciascun gruppo di esperti tra i componenti dello stesso. Il vicepresidente non deve essere della stessa origine geografica né provenire dallo stesso settore del presidente.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1998. Per la Commissione Édith CRESSON Membro della Commissione (1) COM(1998) 305 def. (2) COM(1998) 306 def.