DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (98/627/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2,
considerando che il 1° ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/588/PESC1 relativa alle mine terrestri antiuomo; che il 28 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la nuova azione comune 97/817/PESC2 relativa alle mine terrestri antipersona intesa ad aggiornare ed a sviluppare ulteriormente le iniziative intraprese dall'Unione europea nell'ambito della prima azione comune;
considerando che dette azioni comuni prevedono la possibilità di azioni specifiche dell'Unione nel settore dello sminamento e precisano che tali azioni possono conformarsi come formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento;
considerando che in Croazia appare particolarmente necessaria un'azione consistente nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento, che potrebbe fungere da utile complemento alle iniziative internazionali nel settore dell'assistenza allo sminamento,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
È organizzata un'azione specifica dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento. Tale azione consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento in Croazia.
Art. 2
1. Un importo massimo di 435 000 ecu è a carico del bilancio delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione.
2. La gestione della spesa finanziata con il predetto importo è effettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.
Art. 3
La presente decisione è notificata all'Unione dell'Europa occidentale (EUO) secondo le conclusioni, adottate dal Consiglio del 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL