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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1998 adottata in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (98/627/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2,

considerando che il 1° ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/588/PESC1 relativa alle mine terrestri antiuomo; che il 28 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la nuova azione comune 97/817/PESC2 relativa alle mine terrestri antipersona intesa ad aggiornare ed a sviluppare ulteriormente le iniziative intraprese dall'Unione europea nell'ambito della prima azione comune;

considerando che dette azioni comuni prevedono la possibilità di azioni specifiche dell'Unione nel settore dello sminamento e precisano che tali azioni possono conformarsi come formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento;

considerando che in Croazia appare particolarmente necessaria un'azione consistente nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento, che potrebbe fungere da utile complemento alle iniziative internazionali nel settore dell'assistenza allo sminamento,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Art. 1

È organizzata un'azione specifica dell'Unione europea nel settore dell'assistenza allo sminamento. Tale azione consiste nel coordinamento, nella supervisione e nella formazione di esperti e di istruttori in materia di sminamento in Croazia.

Art. 2

1. Un importo massimo di 435 000 ecu è a carico del bilancio delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione.

2. La gestione della spesa finanziata con il predetto importo è effettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

Art. 3

La presente decisione è notificata all'Unione dell'Europa occidentale (EUO) secondo le conclusioni, adottate dal Consiglio del 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL