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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa alla sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore (Copyright Act) degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1998) 4033] (98/731/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare gli articoli 13 e 14, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA1 Il 21 aprile 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento»), presentata dall'Irish Music Rights Organisation (IMRO) con il sostegno unanime del Groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs (GESAC).

Il denunziante sosteneva che la sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore (Copyright Act) del 1976 degli Stati Uniti d'America è incompatibile con varie disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio (in appresso denominato «l'accordo OMC») e dei suoi allegati e chiedeva pertanto alla Commissione di compiere i passi necessari per convincere gli Stati Uniti d'America, ad abrogare tale misura.

Poiché la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame comunitaria ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'11 giugno 1997 si è aperta una procedura in tal senso3.

Successivamente all'apertura della procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'indagine approfondita sulla situazione di diritto e di fatto in relazione alla sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore e ai relativi emendamenti discussi dal Congresso statunitense all'epoca dell'inchiesta e quindi promulgati. Sulla base dei risultati di tale inchiesta, la Commissione ha raggiunto le conclusioni indicate qui di seguito.

B. RISULTANZE RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AGLI SCAMBI (5) Sebbene ai sensi della legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti d'America il titolare dei diritti di un'opera musicale abbia il diritto esclusivo «di eseguire pubblicamente l'opera coperta dal diritto d'autore», la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore esclude da tale protezione alcuni tipi di esecuzione pubblica. Prima della recente aggiunta di un nuovo capoverso che amplia la portata dell'esenzione (per ulteriori dettagli cfr. sezione D), la disposizione prevedeva infatti che «In deroga alle disposizioni della sezione 106, non costituiscono violazione del diritto d'autore (...) le comunicazioni o trasmissioni in cui è incorporata un'esecuzione o la visione di un'opera tramite pubblica ricezione della trasmissione su un singolo apparecchio ricevente del tipo comunemente utilizzato nelle case private, a meno che a) si sostenga un addebito diretto per vedere o sentire la trasmissione, o b) la trasmissione in tal modo ricevuta sia ritrasmessa al pubblico». L'esenzione riguarda l'uso di un apparecchio radiofonico o televisivo «del tipo comunemente utilizzato nelle case private» in un negozio, in un bar, in un ristorante o in qualsiasi altro locale aperto al pubblico. Data la sua formulazione vaga e ambigua, la sezione 110, paragrafo 5, ha dato adito ce un'interpretazione assai vasta di quella che viene comunemente indicata come «esenzione domestica». Si è sostenuto, ad esempio, che l'esenzione può applicarsi anche alle aziende che gestiscono grandi catene di negozi in tutto il paese e utilizzano la diffusione, di musica nei negozi nel quadro della loro politica commerciale (4).

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti, di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (in appresso denominato «accordo TRIPS»), i membri devono rispettare gli articoli 1-21 della Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche (in appresso denominata «la Convenzione di Berna»). L'articolo 11 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, riveduta dall'Atto di Parigi del 1971, riconosce ai titolari dei diritti delle opere letterarie e artistiche (ivi comprese le opere musicali) il diritto esclusivo di autorizzare non solo la trasmissione e le altre forme di comunicazione via etere delle loro opere, ma anche la diffusione pubblica di una trasmissione delle loro opere tramite altoparlanti o strumenti analoghi. Consentendo a determinati locali di diffondere musica senza ottenere una licenza dai detentori dei diritti e senza pagare, diritti d'autore, l'esenzione degli Stati Uniti priva i detentori dei diritti della protezione che spetta loro ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), quando le trasmissioni delle loro opere sono diffuse al pubblico tramite altoparlanti o strumenti analoghi, e ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, punto ii) quando le trasmissioni dirette via cavo delle loro opere sono diffuse al pubblico tramite detti strumenti. L'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e l'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), si riferiscono chiaramente alle situazioni in cui la musica trasmessa da una stazione via etere o via cavo è ritrasmessa al pubblico per mezzo di un apparecchio radiofonico o televisivo (come nel caso dell'esenzione domestica) o con qualsiasi altro mezzo, in quanto affrontano l'aspetto della diffusione al pubblico delle opere trasmesse e non le specifiche caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati a tal fine.

L'articolo 11 bis, paragrafo 2, della Convenzione di Berna prevede che, sebbene i paesi possano assoggettare a determinate condizioni l'esercizio dei diritti esclusivi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, tali condizioni non possono ledere il diritto del detentore dei diritti di ottenere un'equa, remunerazione. La sezione 110, paragrafo 5, della legge degli Stati Uniti sul diritto d'autore lede il diritto dei detentori dei diritti di ottenere tale remunerazione, privandoli di qualsiasi, remunerazione in rapporto all'uso delle loro opere nelle situazioni contemplate dall'esenzione domestica.

La Commissione ha esaminato l'esenzione domestica anche dal punto di vista delle «riserve secondarie», una categoria di eccezioni che si potrebbe considerare applicabile all'esercizio dei diritti esclusivi previsti dalla Convenzione di Berna, ma ha concluso che, anche se ai diritti di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e all'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), si potessero applicare tali «riserve secondarie», ciò non toglierebbe che l'esenzione domestica non costituisce chiaramente una riserva secondaria. L'esenzione trova infatti vasta applicazione sul piano commerciale in tutti gli Stati Uniti e le perdite economiche sostenute dai detentori dei diritti d'autore comunitari sono notevoli, essendo comprese tra il 13 e il 24 % degli importi pagati annualmente dalle organizzazioni statunitensi di riscossione dei diritti di esecuzione alle società degli autori e degli editori comunitarie, che rappresentano i compositori e gli arrangiatori di musica, i parolieri e gli editori.

Poiché l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS impone ai membri dell'OMC l'obbligo vincolante di rispettare gli articoli 1-21 della Convenzione di Berna, un membro dell'OMC che non rispetti la Convenzione di Berna viola i suoi obblighi derivanti dall'accordo TRIPS. Dato quindi che la sezione 110, paragrafo 5 della legge statunitense sul diritto d'autore viola l'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, detta sezione viola l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS. La Commissione, inoltre, ritiene che gli Stati Uniti non possano appellarsi all'articolo 13 dell'accordo, TRIPS per giustificare l'esenzione domestica, in quanto tale disposizione limita la portata delle esenzioni in vigore ai sensi della Convenzione di Berna a casi particolari che non sono in conflitto con il normale sfruttamento commerciale di un'opera e non ledono in maniera irragionevole i legittimi interessi del detentore dei diritti. L'articolo non consente ulteriori esenzioni rispetto ai diritti tutelati ai sensi della Convenzione di Berna.

Data la situazione, la Commissione ritiene fondato l'esposto del denunziante e giudica che la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore costituisca, un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire una «pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».

La Commissione ritiene tuttavia che il riferimento alle suddette basi giuridiche non escluda il ricorso a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo OMC e degli accordi a esso allegati che possa risultare utile nelle procedure presso l'OMC.

C. RISULTANZE RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI (12) La sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore danneggia, i detentori dei diritti comunitari nel pieno e normale esercizio dei loro diritti esclusivi ai sensi della Convenzione di Berna e dell'accordo TRIPS. I detentori dei diritti sono infatti privati della possibilità di rilasciare (direttamente o tramite le società degli autori e degli editori) licenze per il diritto di esecuzione delle loro opere e della possibilità di essere remunerati per la diffusione al pubblico delle loro opere.

L'effetto più immediato della sezione 110, paragrafo 5, è quello di privare i detentori dei diritti della loro remunerazione per determinate diffusioni al pubblico. Dalle stime effettuate dalla Commissione risulta che le perdite dirette di redditi da licenze subite dai detentori dei diritti comunitari per i diritti di esecuzione in campo musicale (vale a dire compositori e arrangiatori di musiche, parolieri ed editori musicali) derivanti dall'applicazione della sezione 110, paragrafo 5, oscillano tra i 3,8 e i 6,8 Mio di USD l'anno. Tali cifre corrispondono rispettivamente al 13 % e al 24 % degli importi pagati annualmente dalle organizzazioni statunitensi di riscossione dei diritti di esecuzione alle società degli autori e degli editori comunitarie che rappresentano queste tre categorie di detentori dei diritti. Ciò dimostra che le perdite provocate dall'esenzione domestica per i detentori dei diritti comunitari sono ingenti.

L'esenzione domestica comporta inoltre perdite indirette per i detentori dei diritti comunitari in quanto disincentiva le organizzazioni statunitensi responsabili della riscossione dei diritti di esecuzione dal rilasciare efficacemente ed efficientemente licenze a bar, negozi, ristoranti e altri operatori in mercati in cui non esiste alcuna esenzione e riduce l'efficienza degli sforzi compiuti dalle organizzazioni statunitensi per rilasciare licenze a tali esercizi. Il risultato della stessa esistenza della sezione 110, paragrafo 5, è che anche gli esercizi che chiaramente non hanno, alcun titolo all'esenzione non sono sempre correttamente autorizzati.

Ulteriori perdite indirette sono provocate anche dal fatto che l'esenzione domestica ha finito per suscitare negli Stati Uniti un atteggiamento negativo, a livello pubblico e privato, nei confronti del rilascio di licenze per opere musicali diverse da quelle teatrali. Potenti gruppi di pressione di utilizzatori di musica hanno opposto con successo una sistematica resistenza agli sforzi compiuti dalle società incaricate della riscossione per rilasciare efficacemente licenze e riscuotere ragionevoli compensi per la diffusione al pubblico della musica.

A causa della sezione 110, paragrafo 5, il potenziale reddito che un titolare di diritti può attendersi dal rilascio di licenze per la sua opera negli Stati Uniti è inferiore a quanto potrebbe essere. Tale riduzione del reddito potenziale può ripercuotersi negativamente sullo stimolo a esportare musica negli Stati Uniti d'America.

Data la situazione, la Commissione ritiene che l'esposto del denunziante sia fondato e che la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore provochi effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento.

D. GLI EMENDAMENTI RECENTEMENTE APPORTATI ALLA SEZIONE 110, PARAGRAFO 5, DELLA LEGGE STATUNITENSE SUL DIRITTO D'AUTORE (18) Mentre la Commissione svolgeva l'inchiesta sull'esenzione domestica, il Congresso statunitense stava esaminando una proposta di modifica della sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore volta ad ampliarne il campo di applicazione.

Detta proposta di legge, intitolata legge sull'equità nel rilascio di licenze per le opere musicali, è stata adottata, rispettivamente, il 6 e il 7 ottobre dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato statunitensi. L'emendamento consiste nell'aggiunta di una nuova lettera B alla sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore, che prevede un'ulteriore eccezione rispetto al diritto esclusivo dei detentori dei diritti di concedere licenze per la diffusione al pubblico delle loro opere, mentre l'esenzione domestica rimane immutata come lettera A. La nuova lettera B si applica ora a una gamma di beneficiari molto più vasta, vale a dire bar, ristoranti e altri esercizi commerciali, purché soddisfino un certo numero di condizioni, in particolare per quanto riguarda la superficie dell'esercizio e il numero di altoparlanti utilizzati. Poiché è previsto l'uso di qualsiasi tipo di dispositivo audiovisivo, l'esenzione non si limita all'uso di un solo apparecchio «domestico».

La legge è stata firmata dal presidente degli Stati Uniti d'America il 27 ottobre 1998 ed entrerà in vigore 90, giorni dopo la promulgazione. Dal punto di vista giuridico, questo significa che la legge fa parte ora dell'ordinamento statunitense, sebbene la sua entrata in vigore sia stata rinviata di 90 giorni; il provvedimento, dunque, può già essere oggetto di una procedura di soluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC.

Dal punto di vista giuridico, anche la nuova lettera B della sezione 110, paragrafo 5, priva i detentori, dei diritti della protezione che spetta loro ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, punto iii), e dell'articolo 11, paragrafo 1, punto ii), della Convenzione di Berna quando le trasmissioni via etere o via cavo delle loro opere sono diffuse al pubblico. L'analisi della Commissione della versione del 1976 della sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore (ripresa ora sotto la lettera A della sezione) si applica dunque pienamente alla nuova versione del provvedimento, che viola anch'esso la Convenzione di Berna e l'accordo TRIPS.

Per quanto riguarda gli effetti negativi sugli scambi, è chiaro che saranno gravemente esacerbati dall'ampliamento del campo di applicazione del provvedimento per quanto riguarda i beneficiari e i tipi di dispositivi audiovisivi utilizzati per diffondere la musica negli esercizi pubblici. La Commissione aveva stimato che l'esenzione domestica del 1976 si applicava a una quota compresa tra il 20 % e il 35 % degli esercizi commerciali statunitensi con meno di 20 dipendenti classificati come piccole imprese dalla pubblica amministrazione statunitense, e tra il 6 % e il 12 % degli esercizi statunitensi della stessa categoria con più di 20 dipendenti; le società statunitensi di riscossione stimano che, solo per quanto riguarda i bar, i ristoranti e i locali analoghi, in virtù della nuova disposizione sarebbero esentati il 70 % dei bar e ristoranti statunitensi, occupando una superficie inferiore alla soglia prevista dalla nuova lettera B della sezione 110, paragrafo 5.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (23) Assicurare il pieno rispetto degli obblighi assunti dai suoi partner dell'OMC è della massima importanza per la Comunità, che si è impegnata a rispettare quegli stessi obblighi. La Comunità dovrebbe pertanto impugnare immediatamente la sezione 110, paragrafo 5, della legge statunitense sul diritto d'autore.

F. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE (24) Si sono tenuti incontri e c'è stato uno scambio di lettere con le autorità competenti statunitensi per approfondire la questione al fine di trovare una soluzione amichevole ai problemi relativi al rilascio di licenze per le opere musicali, ma le autorità statunitensi non hanno avanzato alcuna proposta in tal senso.

Data la situazione, risulta chiaro che gli interessi della Comunità richiedono l'apertura di un procedimento di soluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC,

DECIDE:

Art. 1

1. La sezione 110, paragrafo 5, della legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti d'America risulta incompatibile con gli obblighi assunti da tale paese ai sensi dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e costituisce un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

2. La Comunità avvierà un'azione nei confronti degli Stati Uniti d'America ai sensi dell'intesa sulle norme e sulle procedure per la soluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC al fine di assicurarsi che l'ostacolo agli scambi sia eliminato.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (4) Cfr. la causa BMI contro Bro.s Stores Inc., Corte d'appello degli Stati Uniti d'America, ottavo distretto, n. 91-2115, e la causa BMI contro Claire's Boutiques United States, Corte d'appello, settimo distretto, n. 91-1232.