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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1999 che pone termine alla registrazione di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere e chiude l'inchiesta relativa all'asserita elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone [notificata con il numero C(1999) 276] (1999/123/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Il 18 marzo 1998 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alla presunta elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/974, sui sistemi di telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone e utilizzati per l'assemblaggio di sistemi di telecamere completi nella Comunità.

La denuncia era stata presentata da un produttore comunitario di sistemi di telecamere, la società Philips Broadcast Television Systems BV, che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»).

La denuncia conteneva elementi di prova dell'elusione nei confronti di due produttori/esportatori, le società Ikegami Tsushinki Co Ltd (in seguito denominata «Ikegami/Giappone») e Sony Corporation (in seguito denominata «Sony/Giappone»), per mezzo di operazioni di assemblaggio o di completamento effettuate dai relativi importatori collegati nella Comunità europea. Non vi erano elementi di prova sufficienti di operazioni di assemblaggio o di completamento da parte di altri produttori/esportatori giapponesi. Nessuna altra società si è messa in contatto con la Commissione nel corso dell'inchiesta.

La Commissione, previa consultazione, con il regolamento (CE) n. 1178/98 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5 ha aperto un'inchiesta relativa alla presunta elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento del Consiglio suddetto sui sistemi di telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone ed attualmente classificabili nei seguenti codici NC: ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90.

La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di provvedere alla registrazione delle importazioni delle suddette parti di telecamere.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori/esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nel regolamento relativo all'apertura del procedimento.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (7) Con una lettera alla Commissione in data 17 dicembre 1998, la Philips Broadcast Television Systems BV ha formalmente ritirato la denuncia.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.

La Commissione conclude pertanto che il presente procedimento relativo alla presunta elusione dei dazi antidumping definitivi in vigore imposti sui sistemi di telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa. Di conseguenza, deve cessare la registrazione delle importazioni delle parti di sistemi di telecamere in questione,

DECIDE:

Art. 1

È chiusa l'inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 1178/98 relativa all'elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1015/94 sui sistemi di telecamere originari del Giappone, per mezzo di importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere originari del Giappone ed attualmente classificabili nei codici NC ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente