DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per l'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania (1999/190/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,
vista la dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che figura nell'atto finale firmato al momento dell'adozione del trattato,
considerando che in data odierna il Consiglio ha adottato, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, un'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania;
considerando che per tale azione occorrerebbe personale con competenze specifiche in operazioni di polizia; che l'UEO ha già intrapreso una missione volta a fornire assistenza e consulenza alle forze di polizia albanesi;
considerando che pertanto l'Unione europea dovrebbe ricorrere all'UEO;
considerando che, a seguito di una richiesta dell'Unione europea in base all'articolo J.4, paragrafo 2, il personale militare dell'UEO ha effettuato uno studio di fattibilità circa eventuali opzioni per operazioni internazionali di polizia in Albania (Rev. 1) e relativo supplemento, in seguito denominato studio di fattibilità UEO;
considerando che il 2 febbraio 1999 il Consiglio permanente dell'UEO ha adottato il piano di contingenza per un'operazione internazionale di polizia in Albania basato su una delle opzioni individuate nello studio di fattibilità UEO;
considerando che l'opzione sviluppata nel piano di contingenza dell'UEO contribuirebbe a conseguire l'obiettivo definito nel titolo dell'azione comune;
considerando che gli organi dell'UEO hanno dato il benestare sulle modalità pratiche riportate in allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'Unione europea chiede all'UEO di attuare l'azione comune 1999/189/PESC, del 9 marzo 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania (1), applicando l'«opzione 2 rafforzata» dello studio di fattibilità UEO a titolo dell'obiettivo definito all'articolo 1, paragrafo 1, della stessa azione comune.
2. L'attuazione dell'azione comune di cui al paragrafo 1 è condotta secondo le modalità pratiche definite in allegato.
Art. 2
La presente decisione e l'azione comune 1999/189/PESC sono notificate all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996 sulla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente W. RIESTER (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.