DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (1999/278/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno approvare il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente;
considerando che la Commissione dovrebbe essere autorizzata a adottare le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione del protocollo, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati;
considerando che con i regolamenti (CE) n. 1595/971 e (CE) n. 656/982 la Comunità ha deciso l'applicazione anticipata delle misure previste dal protocollo, rispettivamente per i prodotti agricoli di base e per i prodotti agricoli trasformati; che occorrerebbe, quindi, prevedere le disposizioni necessarie per garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali applicati a norma di questi regolamenti e quelli del protocollo;
considerando che il protocollo addizionale dell'accordo europeo sui prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria è stato modificato da ultimo con la decisione 96/225/CE3,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
1. Le modalità di applicazione della presente decisione vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura indicata nell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/924 oppure, a seconda dei casi, nelle disposizioni pertinenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, nel regolamento (CE) n. 3448/935 o nel regolamento (CE) n. 3066/956.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, si considera che i regolamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95 e del regolamento (CE) n. 656/98 per l'applicazione delle concessioni relative ai prodotti di cui al presente protocollo sono basati sul paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 6 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente W. RIESTER