DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1999 a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa al sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze di importazione e della sua applicazione [notificata con il numero C(1999) 607] (1999/234/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare gli articoli 13 e 14, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Il 12 gennaio 1998, la Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento»). La denuncia è stata presentata dalla Febeltex (Fédération belge du textile - Federazione belga del settore tessile).
La denuncia affermava che il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze di importazione, e in particolare le sue modalità di attuazione, basate su termini di pagamento vincolanti e prezzi minimi imposti, è inconciliabile con più disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato «accordo OMC») e i relativi allegati. Su tale base il denunciante ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni necessarie per indurre il Brasile a revocare tali misure.
La denuncia conteneva prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura comunitaria d'esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. Pertanto, una procedura di questo tipo è stata aperta il 27 febbraio 1998 (3).
A seguito dell'apertura della procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'approfondita inchiesta sulle questioni di fatto e di diritto relative al sistema brasiliano di concessione delle licenze applicato ai prodotti tessili. Sulla scorta delle risultanze di tale inchiesta, la Commissione ha raggiunto le conclusioni riportate qui di seguito.
B. RISULTANZE RELATIVE ALL'ESISTENZA DI OSTACOLI AGLI SCAMBI (5) L'inchiesta ha stabilito che il sistema brasiliano è un sistema di rilascio di licenze ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle procedure in materia di licenze d'importazione e dovrebbe pertanto conformarsi alle norme stabilite da detto accordo nonché a quelle stabilite dal GATT 1994.
La normativa brasiliana relativa al sistema di concessione non automatica delle licenze di importazione è costituita dai seguenti atti:
- Decreto 660, del 25 settembre 1992 (che istituisce il Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex);
- Portaria Interministerial 291 (ministero del Tesoro/ministero dell'Industria e del Commercio), del 12 dicembre 1996 (relativa alla gestione di operazioni di importazione mediante il Siscomex);
- Portaria SECEX 21, del 12 dicembre 1996 (relativa all'applicazione del Siscomex per la gestione delle importazioni, compreso il controllo dei prezzi); e - Comunicados DECEX, che elencano i beni soggetti alla concessione non automatica delle licenze, consolidati dal Comunicado DECEX 37, del 17 dicembre 1997.
Tuttavia, il sistema brasiliano è molto flessibile: nuovi prodotti possono essere aggiunti all'elenco dei prodotti per i quali è richiesta una licenza di importazione non automatica con una semplice decisione del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo.
Il sistema brasiliano di concessione di licenze è gestito mediante uno strumento informatizzato chiamato Siscomex. La concessione di licenze per l'importazione di prodotti tessili originari della Comunità è direttamente subordinata ad una serie di prezzi minimi imposti e di termini di pagamento vincolanti. Quando in una dichiarazione di importazione questi elementi non sono conformi a quelli stabiliti dalle autorità brasiliane ed inclusi nel Siscomex, la domanda di licenza di importazione non viene presa in considerazione e l'importatore è invitato a contattare l'ufficio locale del dipartimento commercio estero del ministero dell'Industria, Commercio e Turismo (DECEX).
Introducendo questo sistema, la legislazione brasiliana non fornisce indicazioni riguardo a quali siano le misure applicate mediante la procedura di concessione di licenze. I servizi della Commissione hanno rilevato l'esistenza di norme o note amministrative interne relative ai termini di pagamento e ai prezzi minimi di importazione obbligatori utilizzati nel sistema di concessione di licenze dell'amministrazione brasiliana. Tali norme non sono pubblicate. Di conseguenza, i governi e gli operatori commerciali non possono conoscerle. Inoltre, non vi è possibilità di appello contro questo tipo di regolamenti non ufficiali.
Quando il Siscomex non evade le domande di licenza di importazione che non soddisfano le condizioni dei termini di pagamento e dei prezzi minimi, tali domande non sono oggetto di alcuna decisione formale. Esse restano inevase a tempo indeterminato.
Il sistema brasiliano non sembra consentire l'applicazione di alcuna norma compatibile con il GATT, poiché la sua unica funzione è quella di applicare e di gestire procedure di importazione quali strumenti di politica commerciale volti a limitare il flusso delle importazioni di prodotti tessili in Brasile. L'esame ha anche dimostrato che questo sistema consente alle autorità brasiliane di decidere in modo discriminatorio e arbitrario, sulla base di elementi non ufficiali e non pubblicati, di rifiutare la concessione di licenze di importazione; imponendo termini di pagamento e prezzi minimi obbligatori quali condizioni per il rilascio della licenza, il Brasile ha sostanzialmente limitato le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Comunità e ha scoraggiato numerosi potenziali clienti di produttori europei.
Il Brasile non ha ancora trasmesso una parte della legislazione in questione (Comunicado DECEX 37 del 17 dicembre 1997); la restante parte è stata trasmessa con oltre un anno di ritardo, solo dopo l'avvio da parte della Commissione del presente esame a norma del regolamento, e in questa comunicazione sono state omesse alcune informazioni essenziali (per esempio l'elenco dei prodotti soggetti alle procedure di concessione di licenza).
In queste circostanze, la Commissione ritiene che quanto affermato dal denunciante abbia un valido fondamento e che le pratiche brasiliane costituiscano un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, poiché esse contravvengono alle seguenti disposizioni:
- articoli X.1 e XI.1 del GATT,
- articoli 1, paragrafo 3, 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 5, lettera f), e 5 dell'accordo OMC in materia di licenze d'importazione.
La Commissione ritiene comunque che il riferimento alle basi giuridiche di cui sopra non escluda il ricorso a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo OMC e degli accordi ad esso allegati che possano risultare utili nelle procedure presso l'OMC.
C. RISULTANZE RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI (14) L'inchiesta della Commissione ha posto in luce l'enorme potenzialità del mercato brasiliano per i prodotti molto competitivi esportati dai produttori comunitari A tale riguardo, le principali risultanze relative ai negativi effetti commerciali delle pratiche contestate indicano che il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze rappresenta per diversi prodotti tessili comunitari una notevole restrizione di accesso al mercato brasiliano.
L'inchiesta ha riguardato prodotti presenti nei capitoli 50-63 della NC e ha rivelato che gli effetti del sistema brasiliano variano da un gruppo di prodotti all'altro. In linea di massima, nonostante le grandi potenzialità del mercato brasiliano, le esportazioni di prodotti tessili comunitari in Brasile non hanno fatto registrare incrementi significativi tra il 1996 e il 1997, soprattutto se confrontate con le esportazioni effettuate in altri mercati comparabili del Sud America.
In particolare, l'introduzione del sistema di concessione non automatica di licenze e il modo in cui tale sistema è applicato mediante termini di pagamento vincolanti e prezzi minimi imposti hanno provocato nel 1997 (e, in alcuni casi, nel 1996) una diminuzione delle esportazioni in Brasile di alcuni prodotti tessili UE, come ad esempio le fodere per materassi (codici NC 5516 23 10; 5210 49 00;), i nastri per tappezzeria (codice NC: 5806 32 10), i copriletto (e affini) (codici NC: 6302 32 90), le stoffe sintetiche a maglia per tende (codice NC: 6002 43 11) e i tessuti tecnici per abbigliamento sportivo (per esempio lyocell, elastan) (codice NC: 5516 13 00).
Le pratiche brasiliane contestate hanno comportato per gli esportatori comunitari di taluni prodotti tessili una notevole perdita di competitività sul mercato brasiliano. Questa perdita di competitività è stata particolarmente grave nei settori, come quello delle fodere per materassi, dei tessuti per tende o dei nastri per tappezzeria, soggetti a prezzi minimi all'importazione.
L'istituzione delle misure contestate ha condotto in molti casi ad una notevole diminuzione del numero e dell'importanza dei clienti brasiliani nonché del numero e della consistenza degli ordini ricevuti o confermati.
L'imposizione di prezzi minimi ha inoltre ridotto in maniera sostanziale la gamma di prodotti che possono essere esportati in Brasile. In altri termini, i prodotti, il cui prezzo all'esportazione è molto più basso rispetto al prezzo minimo imposto, non possono più essere esportati poiché al prezzo più alto non sarebbero più competitivi. È significativo il fatto che questo tipo di situazione si viene spesso a creare nei confronti di prodotti poco costosi, per i quali vi è maggiore concorrenza locale. Di conseguenza, l'importatore brasiliano acquisterà il prodotto brasiliano, che, se non vi fossero i prezzi minimi imposti, sarebbe più costoso del prodotto tessile comunitario equivalente.
Un ulteriore effetto commerciale negativo causato ai produttori/esportatori comunitari di prodotti tessili è rappresentato dalla necessità di modificare le caratteristiche tecniche o la composizione di un prodotto. Tale modifica è resa necessaria dall'obbligo di conformarsi ai prezzi minimi imposti. Talvolta, un cambiamento delle caratteristiche tecniche del prodotto è il solo modo di ottenere un prodotto di prezzo conforme a quello minimo imposto e ancora economicamente interessante. A tale riguardo, ai servizi della Commissione sono stati forniti esempi di prodotti a cui, nel caso delle fodere per materassi, la percentuale di cotone, rayon, poliestere ecc. ha dovuto essere modificata, utilizzando ad esempio una nuova materia prima (come il rayon) o utilizzando un nuovo materiale che modificasse il peso al metro quadrato del prodotto (come il polipropilene).
L'uso del sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze di importazione quale strumento di politica commerciale per il controllo dei flussi commerciali ha provocato, in alcuni settori tessili, una completa alterazione delle condizioni di mercato che, in qualche caso, si è trasformata in una chiusura quasi totale del mercato brasiliano agli esportatori tessili comunitari. Ad esempio, il prezzo minimo all'importazione di 20 USD/kg, imposto dalle autorità brasiliane sulle importazioni di fodere per materassi in tessuto jacquard, classificate nel codice NC 5516 23 10, supera più del doppio il normale prezzo di vendita di questo prodotto (cioè 8-11 USD/kg). Un tale incremento dei prezzi ha provocato una notevole perdita di competitività sul mercato brasiliano per gli esportatori comunitari di questo prodotto tessile per uso domestico.
La Commissione ha pertanto concluso che i suddetti effetti costituiscono effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.
D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (23) Negli ultimi due anni, gli esportatori e i produttori europei hanno presentato tre denunce contro le pratiche brasiliane con effetti restrittivi sulle esportazioni comunitarie di diversi prodotti (lamiere d'acciaio, prodotti tessili, sorbitolo). Tali misure sembrano essere dirette a specifici settori sensibili, in modo non trasparente e mediante un processo decisionale estremamente flessibile. Per questa ragione, è di importanza fondamentale che la Comunità affronti la questione del sistema brasiliano in maniera globale.
Inoltre, per la Comunità, che si è impegnata a rispettare gli stessi obblighi, è della massima importanza fare sì che i partner dell'OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti. Per il buon funzionamento di un sistema di scambi multilaterale, è essenziale che si faccia fronte in maniera coerente a tutte le pratiche assertivamente incompatibili con le disposizioni dell'OMC.
Per quanto attiene al caso Febeltex, data l'importanza che l'industria tessile riveste per l'insieme della Comunità e l'esigenza di garantire ai prodotti tessili comunitari un equo accesso ai mercati dei paesi terzi, è opportuno che la Comunità impugni immediatamente il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze, a norma delle pertinenti disposizioni dell'accordo sulle procedure in materia di licenze d'importazione, del GATT 1994 e dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.
E. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE (26) Nell'intento di approfondire la questione e trovare una soluzione di comune accordo, si sono tenute riunioni e vi sono stati scambi di lettere con le competenti autorità brasiliane, le quali tuttavia non hanno formulato alcuna proposta volta a pervenire ad una soluzione di questo tipo.
Data la situazione, si ritiene che gli interessi della Comunità richiedano l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC,
DECIDE:
Art. 1
1. Il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze, con prezzi minimi imposti e termini di pagamento vincolanti, appare incompatibile con gli obblighi che al Brasile derivano dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e rappresenta un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.
2. La Comunità avvierà un'azione nei confronti del Brasile nel contesto dell'Intesa sulle norme e sulle procedure per la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC al fine di ottenere che l'ostacolo agli scambi sia eliminato.
Art. 2
La presente decisione si applica dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (3) Avviso di apertura di una procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in talune pratiche commerciali mantenute dal Brasile in materia di scambi di prodotti tessili (GU C 63 del 27. 2. 1998, pag. 2).