DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1999 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 1997 (1999/457/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 75 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti3, in particolare l'articolo 1, stabilisce che, con effetto dal 1o gennaio 1997, si applica un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994;
considerando che occorre autorizzare uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini della definizione del metodo di calcolo, delle regole dettagliate e delle procedure di controllo e gestione degli ecopunti,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno in transito attraverso l'Austria, con effetto a partire dal 1o gennaio 1997.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999. Per il Consiglio il Presidente W. MÜLLER