DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico (1999/291/CE, CECA, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 168 A,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,
vista la domanda della Corte di giustizia,
visto il parere della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che, da quando è stato istituito il Tribunale di primo grado, il carico di lavoro ad esso incombente è notevolmente aumentato e che un nuovo, rilevante aumento conseguirà al contenzioso relativo ai diritti di privativa intellettuale, in particolare all'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario2;
considerando che, per consentire al Tribunale di affrontare tale aumento del carico di lavoro, occorre, prima di prendere in considerazione un aumento del numero dei membri del Tribunale, esaurire tutte le possibilità di miglioramento dell'efficienza del suo funzionamento nella sua composizione attuale;
considerando che dalle esperienze acquisite nei diversi ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri risulta che, in taluni casi, né la natura delle questioni di diritto o di fatto sollevate, né l'importanza della cause, né altre circostanze particolari giustificano che una causa venga giudicata in primo grado da un collegio di giudici e che, attribuendo ad un giudice unico la competenza a statuire su determinate controversie, è possibile accrescere in modo considerevole il numero di cause giudicate da un organo giurisdizionale;
considerando che, del pari, né la difficoltà in diritto o in fatto di determinate cause sottoposte al Tribunale di primo grado, né la loro importanza, né alcuna circostanza particolare giustificano che queste cause vengano giudicate da tre giudici;
considerando che occorre modificare di conseguenza la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee3,
DECIDE:
Art. 1
All'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom le parole "o statuire nella persona di un giudice unico" sono aggiunte alla fine della terza frase.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER