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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [notificata con il numero SEC(1999) 802] (1999/352/CE, CECA, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari comunitari; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 209A del trattato CE, dall'articolo 78 decimo del trattato CECA, dall'articolo 183A del trattato CEEA, nonché dall'articolo 280 del trattato CE introdotto dal trattato di Amsterdam;

considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tali obiettivi, con particolare riguardo alla funzione d'indagine attribuita a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuali delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;

considerando che il compito di svolgere indagini amministrative a tutela degli interessi finanziari delle Comunità era sinora affidato alla "Task Force coordinamento della lotta antifrode", subentrata all'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF);

considerando che per rendere più efficace la lotta contro la frode e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità è necessario istituire un Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: "l'Ufficio"), il quale dovrà svolgere la funzione d'indagine in piena indipendenza;

considerando che l'indipendenza del direttore dell'Ufficio e il ruolo del comitato di vigilanza come definiti dalla presente decisione e dai regolamenti (CE) ed (Euratom), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, sono intesi ad assicurare l'esercizio efficace della funzione d'indagine dell'Ufficio senza interferire con gli altri compiti ad esso spettanti, come quelli connessi alle prerogative della Commissione, segnatamente in materia legislativa;

considerando che, oltre alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'Ufficio è responsabile per tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

considerando che la definizione delle funzioni dell'Ufficio deve implicare il trasferimento al medesimo delle attribuzioni precedentemente esercitate dalla "Task Force coordinamento della lotta antifrode", in particolare quelle inerenti alla preparazione delle disposizioni legislative e regolamentari nei settori di attività dell'Ufficio, compresi i provvedimenti contemplati dal Titolo VI del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Art. 1 Istituzione dell’Ufficio

È istituito l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: «l’Ufficio»).

Art. 2 Funzioni dell’Ufficio

1.

L’Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

L’Ufficio ha il compito di svolgere indagini amministrative interne miranti a quanto segue:

  1. a) lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione,

  2. b) ricercare i fatti gravi, connessi con l’esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti dell'Unione perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti.

L’Ufficio esercita le relative competenze della Commissione, come definite dalle disposizioni dei trattati, nell’ambito, nei limiti e secondo le modalità da questi definiti.

All’Ufficio possono essere affidate, dalla Commissione nonché dagli altri organismi, organi e istituzioni, missioni di indagine in altri settori.

2. L’Ufficio apporta il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati membri nel campo della lotta contro la frode.

3. L’Ufficio ha il compito di predisporre la strategia della lotta contro la frode come definita al paragrafo 1. Tale compito può comprendere la partecipazione alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.

4. L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1.

5. L'Ufficio ha il compito di eseguire tutte le altre attività operative della Commissione in materia di lotta contro la frode come definita al paragrafo 1 e in particolare di quanto segue:

  1. a) apprestare le infrastnitture necessarie,

  2. b) raccogliere e utilizzare le informazioni,

  3. c) prestare assistenza tecnica, in particolare in materia di formazione, alle altre istituzioni, organi ed organismi, nonché alle autorità nazionali competenti.

6. L'Ufficio è l'interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e delle autorità di polizia.

7. L'Ufficio rappresenta la Commissione, al livello dei servizi, nelle sedi competenti, per i settori contemplati dal presente articolo.

Art. 3 Indipendenza nell’esercizio della funzione d’indagine

L’Ufficio esercita in piena indipendenza i poteri d’indagine di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Nell’esercizio delle sue competenze, il direttore generale dell’Ufficio non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organi od organismi.

Art. 4 Comitato di vigilanza

È istituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario. Il comitato esercita un controllo regolare sull’esercizio della funzione d’indagine dell’Ufficio.

Art. 5 Direttore generale

1.

L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento delle indagini dell’Ufficio.

2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. La Commissione esercita nei confronti del direttore generale i poteri spettanti all’autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi decisione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del direttore generale a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello statuto, viene adottata con decisione motivata della Commissione, previa consultazione del comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.

Art. 6 Organizzazione dell’Ufficio

1. Nei confronti del personale dell’Ufficio il direttore generale esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione che gli sono delegati. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare tali poteri. Nell’osservanza del regime applicabile agli altri agenti, egli stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni, segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.

2. II direttore generale, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nell’allegato relativo all’Ufficio della sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione.

3. Tranne che per l'esecuzione degli stanziamenti relativi ai membri del comitato di vigilanza, il direttore generale è l'ordinatore delegato competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.

4. Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all’Ufficio nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni riguardanti l’Ufficio stesso adottate dal legislatore dell’Unione, nonché con la presente decisione.

Art. 7 Decorrenza d’efficacia

La presente decisione ha effetto dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1999. Per la Commissione Il Presidente Jacques SANTER