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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1999 relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (1999/445/CE, CECA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che il ricorso all'articolo 235 del trattato è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo di fusioni e acquisizioni, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese2, che si fonda principalmente su tale articolo;

considerando che, data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorre rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore;

considerando che la Commissione ha negoziato, a tal fine, con il governo del Canada, un accordo in merito all'applicazione delle regole di concorrenza delle Comunità europee e del Canada;

considerando che è opportuno approvare tale accordo, ivi compreso lo scambio di lettere tra le parti,

DECIDONO:

Art. 1

L'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei loro rispettivi diritti della concorrenza, ivi compreso lo scambio di lettere interpretative, è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

I testi dell'accordo e dello scambio di lettere redatti nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente W. MÜLLER Per la Commissione Il Presidente J. SANTER