DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1999 riguardante le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale (1999/404/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,
visto il protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea,
considerando che il protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;
considerando che sono stati effettuati, insieme all'Unione dell'Europa occidentale, i lavori preparatori intesi all'elaborazione di siffatte disposizioni;
considerando che il testo, risultante da tali lavori preparatori svolti con l'Unione dell'Europa occidentale, è idoneo per le disposizioni intese al miglioramento della cooperazione con l'Unione dell'Europa occidentale e dovrebbe quindi essere approvato,
DECIDE:
Art. 1
Il testo delle disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale a titolo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea è approvato.
Il testo delle disposizioni è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 3
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente H. EICHEL DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE A TITOLO DEL PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 17 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA I. INTRODUZIONE 1. L'articolo 17 del trattato sull'Unione europea prevede tra l'altro più stretti rapporti istituzionali con l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), in vista di un'eventuale integrazione dell'UEO nell'Unione europea (UE), qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. L'articolo 17 prevede inoltre che il Consiglio in tal caso raccomanderà agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 17, il Consiglio dell'UE ha adottato, il 10 maggio 1999, una decisione relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, per i quali l'Unione si avvale dell'UEO. In precedenza, il 18 novembre 1997, il Consiglio dell'UEO aveva adottato disposizioni corrispondenti alle modalità pratiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, fatto menzionato nella decisione del Consiglio. 2. Il protocollo sull'articolo 17 precisa che l'UE elabora, insieme con l'UEO, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il Consiglio europeo di Vienna ha invitato il Consiglio a proseguire, d'intesa con l'UEO, l'elaborazione di disposizioni intese ad una cooperazione rafforzata conformemente al protocollo sull'articolo 17, affinché tali disposizioni possano essere applicabili sin dall'entrata in vigore del trattato. L'UEO (nella dichiarazione in data 22 luglio 1997) ha individuato una serie di misure che potrebbero essere sviluppate in questo contesto. La conferenza intergovernativa del 1996-1997 ha preso atto di questa dichiarazione, che è stata allegata all'atto finale. 3. Conformemente al protocollo sull'articolo 17, l'UE e l'UEO hanno elaborato le seguenti disposizioni intese a migliorare la cooperazione reciproca ispirandosi alla serie di misure di cui alla dichiarazione sopra indicata. Dette disposizioni costituiscono una serie di misure che potranno essere rivedute e completate tenendo conto dell'esperienza acquisita. L'UE e l'UEO si impegnano a riesaminare tali disposizioni se del caso, e comunque entro un termine massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, segnatamente in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle loro relazioni. II. DISPOSIZIONI A. Miglioramento del coordinamento dei processi consultivi e decisionali dell'UE/UEO, in particolare in situazioni di crisi 1. Sia l'UE che la UEO sono convinte che, per una migliore e più rapida applicazione pratica dell'articolo 17 del TUE, occorrerà elaborare disposizioni grazie alle quali entrambe le organizzazioni potranno adempiere alle loro funzioni in modo più efficace, soprattutto in situazioni di crisi. 2. Fatte salve le rispettive competenze in ciascun caso pratico, l'UE e l'UEO si avvarranno al massimo delle attuali prassi e procedure e cercheranno, tenendo conto dell'esperienza acquisita, di definire nuove misure di consultazione e di cooperazione. 3. Pertanto l'UE e l'UEO convengono che il "modus operandi" per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e l'organigramma allegato, che costituisce una rappresentazione schematica delle diverse tappe procedurali nelle due organizzazioni e delle interconnessioni, di cui all'allegato I, serviranno come modello per il processo decisionale in seno all'UE e all'UEO, quando l'UE si avvale dell'UEO. Esse convengono inoltre che siffatto modello può avere carattere unicamente indicativo, non può contemplare tutti gli elementi di una determinata situazione di crisi e lascia impregiudicati ulteriori miglioramenti dei processi decisionali applicabili. B. Convocazione di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni 1. L'UE e l'UEO convengono che riunioni congiunte possono rafforzare la cooperazione e saranno convocate ove opportuno: i) in settori in cui la cooperazione tra le due organizzazioni è prevista a titolo dell'articolo 17, del TUE, in relazione a quanto segue: a) l'UEO assiste l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune inerenti alla difesa, come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma; b) I'UE si avvale dell'UEO per elaborare e attuare decisioni e azioni dell'UE che hanno implicazioni nel settore della difesa, come indicato all'articolo 17, paragrafo 3; ii) in altri settori nei quali gli interessi e le attività dell'UE e dell'UEO convergono e possono giustificare un coordinamento. 2. Ai fini indicati al punto B.1 i), l'UE e l'UEO convengono di proseguire l'attuale prassi della convocazione di riunioni di un gruppo ad hoc UE/UEO, secondo le modalità stabilite. Saranno seguite le seguenti procedure: - ciascun paese partecipante è rappresentato da una delegazione unica; la collocazione delle delegazioni segue l'ordine alfabetico, con i nomi dei paesi indicati nella lingua nazionale; - le riunioni sono copresiedute conformemente alle norme in vigore in ciascuna delle organizzazioni: per l'UE, la presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio dell'UE e per l'UEO, il segretariato generale, a fianco della presidenza dell'UEO, a sua volta a fianco della presidenza dell'UE; - la Commissione europea è collocata di fronte ai due copresidenti; - gli ordini del giorno e i documenti destinati alle riunioni sono diffusi sotto l'autorità della o delle presidenze dell'UE e dell'UEO; - un resoconto di ciascuna riunione è elaborato congiuntamente dal segretariato del Consiglio dell'Unione europea e dal segretariato generale dell'UEO ed è diffuso sotto l'autorità della o delle presidenze dell'UE e dell'UEO, come sopra indicato; - dopo le riunioni, spetta a ciascuna presidenza introdurre gli eventuali documenti o proposte di decisioni nel processo decisionale della sua organizzazione. 3. Per la gestione di crisi in cui l'UE si avvale dell'UEO o quando le loro attività giustificano un esame a norma del punto B.1 ii), possono essere organizzate, su iniziativa comune delle due presidenze, riunioni congiunte degli organi competenti dell'UE e dell'UEO. Le modalità e procedure previste per il gruppo congiunto ad hoc si applicheranno mutatis mutandis; la partecipazione rispecchia la formazione adottata in ciascuna organizzazione. 4. La cooperazione verrà rafforzata in particolare mediante: - una stretta cooperazione tra le presidenze e il personale di ciascuna organizzazione nei settori del collegamento, dello scambio di informazioni e del coordinamento dei lavori; - riunioni e contatti regolari tra le presidenze e i segretariati delle due organizzazioni; - la regolare presentazione di informazioni dalla presidenza dell'UE alle riunioni dell'UEO e dalla presidenza dell'UEO alle riunioni dell'UE; - la partecipazione di rappresentanti della presidenza dell'UE o dell'UEO alle riunioni e attività corrispondenti dell'altra organizzazione; - la partecipazione di funzionari di una organizzazione a riunioni dell'altra organizzazione, conformemente alle modalità enunciate ai punti D e G che seguono; - la possibilità per i rappresentanti dell'UEO di essere inclusi, su iniziativa dell'UE, nella delegazione dell'UE alle riunioni e manifestazioni connesse con paesi terzi, quando debbono esservi trattate questioni aventi implicazioni nel settore della difesa. Possono inoltre essere previsti contatti dell'UE e dell'UEO con paesi terzi, quando le due organizzazioni intrattengono rapporti con questi ultimi. C. Armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE, nonché delle norme amministrative e prassi delle due organizzazioni 1. Il Consiglio dell'UEO ha adottato, il 12 settembre 1997, una decisione (allegato II) che armonizza la successione delle presidenze dell'UEO rispetto alle presidenze dell'UE. 2. In caso di implicazioni di bilancio, l'UE e l'UEO si impegnano, basandosi in particolare sulle opzioni illustrate nel modus operandi e al seguente punto E, a scambiare informazioni affinché in particolare le istituzioni dell'UE dispongano, nel modo più completo possibile e quanto prima, delle opportune stime di bilancio ai fini di una decisione dell'UE che consenta un rapido finanziamento. D. Stretto coordinamento delle attività dei servizi del segretariato generale dell'UEO e del segretariato generale del Consiglio dell'UE Il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato generale dell'UEO coordinano i loro lavori e cooperano conformemente alle disposizioni dell'allegato III nei settori dello scambio di informazioni, dello scambio di documenti scritti, della partecipazione incrociata a riunioni, della sincronizzazione delle riunioni, delle disposizioni relative alla collocazione nelle sale riunioni e dello scambio e distacco di membri del personale. E. Possibilità per gli organi competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di ricorrere alle risorse dello Stato maggiore militare, del Centro satellitare e dell'Istituto di studi di sicurezza dell'UEO 1. Gli organi del Consiglio dell'UE possono, nell'espletamento dei compiti a loro spettanti a norma dell'articolo 17 del TUE, auspicare informazioni, consulenze o altri servizi da parte dell'UEO. Tali richieste saranno trasmesse dalla presidenza del Consiglio dell'UE, o dal segretariato a suo nome, al Consiglio permanente dell'UEO che fornirà a tempo debito istruzioni specifiche o generali. 2. Lo Stato maggiore militare dell'UEO parteciperà alle riunioni congiunte dell'UE e dell'UEO e vi contribuirà. I documenti da esso prodotti possono far parte degli scambi di informazioni tra le organizzazioni, conformemente alle consuete modalità. Lo Stato maggiore militare contribuirà agli scambi UE/UEO necessari alla preparazione, all'attuazione e al monitoraggio delle decisioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del TUE. Lo Stato maggiore militare organizzerà regolarmente, all'attenzione di rappresentanti dell'UE, riunioni di informazioni relative ad aspetti pertinenti di procedure, piani ed attività dell'UEO; riceverà visite di rappresentanti dell'UE, organizzati su sua o loro iniziativa; comprese visite al Centro situazione. Ricercherà inoltre altre disposizioni con funzionari dell'UE al fine di migliorare lo stato di preparazione ed agevolare la cooperazione, soprattutto sul piano operativo. 3. Il Centro satellitare dell'UEO fornirà all'UE prodotti di interpretazione di immagine, conformemente alle istruzioni e priorità stabilite dal Consiglio dell'UEO. L'UEO e l'UE studiano attualmente varie opzioni per sviluppare ancor più le loro relazioni in questo settore, segnatamente l'opzione che mira a dare alle richieste di lavori dell'UE la stessa priorità accordata agli ordini di lavoro del Consiglio dell'UEO. 4. L'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'UEO, creato il 1o luglio 1990 come organismo sussidiario dell'UEO, ha la missione precipua di contribuire all'affermazione di una identità europea di sicurezza. Esso costituisce una risorsa supplementare per I'UE. Nell'ambito delle sue attività in materia di analisi, ricerca, dibattito e cooperazione con altre istituzioni nazionali e internazionali, tale istituto tratterà temi che secondo l'UE presentano un interesse particolare per i suoi lavori. L'Istituto inviterà sistematicamente rappresentanti dell'UE ai suoi seminari e manifestazioni dello stesso tipo, in particolare al seminario estivo che sarà organizzato nel 1999 in via sperimentale, conformemente ad una decisione del Consiglio dell'UEO relativa allo sviluppo progressivo dell'istituto verso un'accademia europea di sicurezza e di difesa. 5. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e ogni membro del personale designato da questa persona, inclusa la cellula di programmazione politica e di tempestivo allarme prevista dalla dichiarazione n. 6 allegata al trattato di Amsterdam, nell'esercizio delle loro responsabilità avranno accesso a tutte le risorse dell'UE sopra menzionate. Inoltre, nel contesto delle disposizioni generali per la cooperazione UEO/UE qui descritte, l'Alto rappresentante può invitare il segretario generale dell'UEO a designare membri del personale dell'UEO per le cellule di lavoro destinate alla discussione di problemi specifici. F. Cooperazione nel campo degli armamenti, ove opportuno 1. L'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma prevede che la definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 2. La dichiarazione dell'UEO del 22 luglio 1997 comprende, tra la serie di misure che possono essere sviluppate, la cooperazione nel settore degli armamenti, ove opportuno, nell'ambito del gruppo "Armamenti dell'Europa occidentale" (GAEO), quale sede europea per la cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO nel contesto della razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e della creazione di un'agenzia europea degli armamenti. 3. L'UE e l'UEO prendono nota degli accordi conclusi tra l'UE e il GAEO. Per accrescere la trasparenza e l'efficacia del coordinamento dei lavori svolti in seno all'UE e in seno al GAEO, tali accordi prevedono scambi informali di informazioni su base più regolare senza che ne sia modificato il carattere informale, in particolare secondo le seguenti modalità: - la presidenza del GAEO e la presidenza dell'UE (presidenza del gruppo ad hoc "Politica europea degli armamenti" [Polarm] o il suo rappresentante) nonché la Commissione saranno riconosciute (secondo le rispettive competenze) come punti di contatto e principali canali di comunicazione e saranno appoggiate da contatti tra il segretariato generale del Consiglio e il segretariato degli armamenti del GAEO; - per quanto riguarda i lavori di interesse reciproco in corso, riunioni di informazioni periodiche secondo le seguenti modalità: - la presidenza dell'UE e la Commissione europea, secondo le rispettive competenze, informeranno le commissioni del GAEO per il tramite del presidente dei direttori nazionali degli armamenti; - la presidenza del GAEO informerà il gruppo ad hoc "Politica europea degli armamenti" (Polarm), con il concorso se necessario delle Commissioni interessate del GAEO; - scambi di informazioni avranno luogo regolarmente sulle attività svolte in seno al gruppo ad hoc "Politica europea degli armamenti" (Polarm) e del GAEO e si appoggeranno sullo scambio di documenti di lavoro in materia e su riunioni tra la presidenza dell'UE e la Commissione europea, secondo le rispettive competenze, e la presidenza del GAEO. I documenti in tal modo scambiati saranno trattati conformemente alle procedure dell'UE e del GAEO applicabili in materia di sicurezza; - se il gruppo ad hoc "Politica europea degli armamenti" (Polarm) e il GAEO sono d'accordo, saranno organizzate sessioni informali congiunte sulle questioni inerenti ai loro lavori; - possono essere convenute altre modalità di cooperazione tra l'UE e il GAEO per potenziare la cooperazione europea in materia di armamenti. 4. Le questioni inerenti agli armamenti possono pure essere trattate nell'ambito di lavori dell'UE e dell'UEO riguardanti la difesa, ove necessario. G. Cooperazione con la Commissione europea 1. Conformemente alle disposizioni del TUE, la Commissione europea è pienamente associata ai lavori svolti nell'ambito della PESC. Le modalità della cooperazione tra l'UEO e la Commissione sono indicate nell'allegato IV e riguardano tra l'altro lo scambio di informazioni, lo scambio di documenti scritti, la partecipazione incrociata a riunioni, le disposizioni relative alla collocazione nelle sale riunione e allo scambio di membri del personale. 2. L'UE e l'UEO rilevano che sarà stabilito un modello di accordo finanziario tra la Commissione europea e l'UEO al fine di agevolare l'attuazione pratica e rapida delle decisioni e delle azioni dell'UE che comportano attività dell'UEO a norma dell'articolo 17 e finanziate dalle linee di bilancio appropriate del bilancio generale delle Comunità europee. 3. L'UE e l'UEO osservano che, quando le azioni della Comunità e dell'UEO sono complementari, possono aver luogo scambi e interazioni tra la Commissione europea e l'UEO. H. Accordi in materia di sicurezza 1. Il segretario generale del Consiglio dell'UE e il segretario generale dell'UEO hanno proceduto ad uno scambio di corrispondenza in merito alle norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate trasmesse da un'organizzazione all'altra (cfr. allegato V). Tale scambio prevede la libera circolazione, tra i segretariati, delle informazioni necessarie al buon funzionamento delle relazioni UE/UEO ai sensi del TUE. 2. Il presidente della Commissione europea e il segretario generale dell'UEO hanno proceduto ad uno scambio di corrispondenza circa le norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate scambiate (cfr. allegato VI). Tale scambio prevede la libera circolazione, tra la Commissione europea e il segretariato generale dell'UEO, delle informazioni necessarie al buon funzionamento delle relazioni UE/UEO ai sensi del TUE. 3. Le disposizioni sopra illustrate lasciano impregiudicati altri scambi di informazioni ufficiali tra le due organizzazioni, eventualmente necessari per l'applicazione delle disposizioni del TUE o eventualmente ritenute necessarie dagli organi competenti di ciascuna organizzazione. ELENCO DEGLI ALLEGATI >SPAZIO PER TABELLA>