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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (1999/490/CE, CECA, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articolo 54, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, ultima frase, 66, 73 C, paragrafo 2, 75, 84, paragrafo 2, 99, 100, 113 e 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1, sentito il Comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, contribuirà alla realizzazione degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che il suddetto accordo è diretto a rafforzare i legami stabiliti in particolare dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato il 18 dicembre 1989 e approvato con decisione 90/116/CEE2;

considerando che taluni obblighi previsti dall'accordo di partenariato e di cooperazione al di fuori dell'ambito di applicazione della politica commerciale della Comunità riguardano o possono riguardare il regime istituito da atti comunitari adottati nei settori del diritto di stabilimento, dei trasporti e del trattamento riservato alle imprese;

considerando che l'accordo impone alla Comunità europea taluni obblighi in materia di movimenti di capitali e di pagamenti tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan;

considerando, peraltro, che il ricorso all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea quale fondamento giuridico della presente decisione è giustificato nella misura in cui tale accordo riguarda la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi3, e la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi4, che sono basate sull'articolo 100 del trattato;

considerando che talune disposizioni di tale accordo impongono alla Comunità obblighi nel settore della prestazione di servizi che vanno al di là dell'ambito transfrontaliero;

considerando che, per quanto riguarda talune disposizioni di tale accordo destinate ad essere attuate dalla Comunità, il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri d'azione specifici; che occorre pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato,

DECIDONO:

Art. 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, nonché il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Tali testi sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio e di Comitato di cooperazione se agisce su delega del Consiglio di cooperazione è stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. A norma dell'articolo 77 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di cooperazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione conformemente al suo regolamento interno e presenta la posizione della Comunità.

3. La decisione di pubblicare le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è adottata, caso per caso, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Art. 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 99 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 1999. Per la Commissione Il Presidente J. SANTER Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE