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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1999 che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (1999/435/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Communità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo "Schengen");

considerando che è necessario definire l'acquis di Schengen affinché il Consiglio possa determinare, in conformità della pertinente disposizione dei trattati, le basi giuridiche per ciascuna delle disposizioni dell'acquis di Schengen;

considerando che la determinazione della base giuridica è necessaria solo per le disposizioni e decisioni vincolanti costituenti l'acquis di Schengen tuttora in vigore;

considerando che il Consiglio dovrebbe quindi stabilire per quali disposizioni o decisioni costituenti l'acquis di Schengen non è necessario determinare la base giuridica a norma della pertinente disposizione dei trattati;

considerando che il fatto che per talune disposizioni dell'acquis di Schengen non sia necessario o opportuno che il Consiglio determini una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati può essere attribuito ai seguenti motivi: a) La disposizione non è giuridicamente vincolante e una disposizione ad essa paragonabile può essere adottata dal Consiglio soltanto sulla base di uno strumento che non rinvii ad alcuna base giuridica contemplata in uno dei trattati. b) Il tempo trascorso e/o i fatti intervenuti hanno reso superflua la disposizione. c) La disposizione riguarda regolamentazioni istituzionali che dovranno essere considerate come sostituite da procedure dell'Unione europea. d) L'oggetto della disposizione è contemplato da una disposizione giuridica della Comunità o dell'Unione europea o da un atto adottato da tutti gli Stati membri e pertanto reso obsoleto. e) La disposizione è resa superflua dall'accordo che sarà concluso con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo 6 del protocollo Schengen. f) La disposizione riguarda un settore che non rientra nel campo di attività della Comunità né fa parte degli obiettivi dell'Unione europea e riguarda pertanto un settore nel quale gli Stati membri si riservano il diritto di agire singolarmente. Ciò vale anche per le disposizioni che possono rivestire un'importanza soltanto ai fini del calcolo di diritti finanziari degli o fra gli Stati membri interessati;

considerando che, anche qualora non sia necessario o opportuno per uno di questi motivi che il Consiglio definisca la base giuridica per determinate disposizioni dell'acquis di Schengen, ciò non ha per effetto di renderle inesistenti o di privarle della loro efficacia giuridica; che rimangono impregiudicati gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base di tali disposizioni;

considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente E. BULMAHN