DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (1999/662/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
l'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità, siglato a Bruxelles il 16 gennaio 1997, è stato negoziato dalla Commissione in conformità delle direttive impartite e deve essere approvato;
determinati compiti relativi all'esecuzione e, in particolare, il potere di modificare determinati elementi dei due allegati sono stati assegnati al comitato misto istituito dall'accordo;
occorre istituire le procedure interne necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e, pertanto, è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a talune modifiche tecniche dell'accordo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell'OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità e lo Stato di Israele.
Il testo dell'accordo e i relativi verbali sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, per conto della Comunità, la nota di cui all'articolo 16 dell'accordo(1).
Art. 3
1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto di cui all'articolo 10 dell'accordo. La Commissione procede, previa consultazione del suddetto comitato, alle notifiche, alle consultazioni, allo scambio di informazioni e alle richieste di verifica e di partecipazione alle ispezioni e alle eventuali risposte di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, agli articoli 6, 7, 9 e 12 e all'allegato II dell'accordo, e all'adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 12, seconda frase.
2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto viene stabilita, per quanto riguarda le modifiche dell'allegato I, decise ai sensi della seconda frase dell'articolo 4 dell'accordo, e le modifiche dell'allegato II, decise ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Tutte le altre decisioni sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.