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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1999 che chiude l'inchiesta antidumping di riesame relativa alle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie del Giappone e di Singapore [notificata con il numero C(1999) 2888] (1999/607/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (qui di seguito denominato "regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO Misure in vigore1 Con il regolamento (CE) n. 904/983 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato classificate al codice NC ex 8517 21 00 e originarie, tra l'altro, del Giappone e di Singapore.

Il prodotto in esame, definito nel regolamento (CE) n. 904/98, è costituito da telecopiatrici di peso uguale o inferiore a 5 chilogrammi e il cui corpo principale presenta dimensioni (larghezza, profondità, altezza) uguali o inferiori a 470 mm × 450 mm × 170 mm, ad eccezione delle telecopiatrici con tecniche di stampa a getto di inchiostro, laser o LED.

Riesame3 Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, sentito il comitato consultivo, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie del Giappone e di Singapore.

In una dichiarazione rilasciata dalla Commissione e allegata al processo verbale della riunione del Consiglio del 27 aprile 1998, la Commissione ha deciso di riesaminare le misure in vigore nei confronti del Giappone e di Singapore, a condizione che i produttori/esportatori interessati forniscano validi elementi di prova per dimostrare che il volume delle importazioni in questione nella Comunità non è tale da contribuire in misura sostanziale al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tale dichiarazione è motivata dal fatto che dall'inchiesta sono emersi livelli bassi o inesistenti di sottoquotazione dei prezzi per (rispettivamente) Giappone e Singapore, e che le quote di mercato dei due paesi, in mancanza di collaborazione sufficiente, erano state valutate sulla base di stime.

Sulla scorta delle informazioni ricevute da alcuni produttori dei paesi interessati, la Commissione ha ritenuto che ci fossero motivazioni sufficienti per autorizzare eccezionalmente l'apertura di un riesame intermedio anticipato delle misure in vigore nei confronti di Giappone e Singapore. Il riesame si è limitato a considerare il volume delle importazioni sul mercato comunitario provenienti da questi due paesi e le corrispondenti quote di mercato.

Inchiesta (6) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori/esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del Giappone e di Singapore, dell'apertura dell'inchiesta e ha dato alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni.

Scopo del presente riesame era ottenere stime precise sulle quote di mercato e i volumi di esportazione dei due paesi interessati. La Commissione voleva ottenere dati da tutti i produttori/esportatori di telecopiatrici ad uso privato e commerciale per confrontarli con quelli di Eurostat che non considera separatamente le importazioni di telecopiatrici ad uso privato e di telecopiatrici ad uso commerciale. Il confronto era l'unica possibilità per determinare in maniera più precisa la percentuale di telecopiatrici ad uso privato esportate nella Comunità europea.

La Commissione ha inviato questionari ai produttori/esportatori che hanno partecipato all'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure in vigore, nonché ai produttori/esportatori di telecopiatrici che hanno fornito le informazioni preliminari in base alle quali è stato avviato il riesame.

Tuttavia, anche se il questionario per i produttori/esportatori era stato già inviato in versione semplificata a questi 29 produttori di telecopiatrici, soltanto uno di loro ha risposto, in maniera incompleta, allo stesso.

Nonostante la scarsa collaborazione e il numero di dichiarazioni in cui le società interessate dichiarano di non avere alcun interesse a collaborare, la Commissione, considerando il carattere eccezionale dell'inchiesta di riesame, ha deciso, comunque, di offrire alle società un'ulteriore possibilità di fornire dati sulle esportazioni dell'anno 1996 e di dichiararsi disponibili ad una verifica sul posto.

Anche il secondo tentativo non ha avuto successo. La maggior parte dei produttori non ha fornito le informazioni richieste e soltanto un'impresa ha accettato la verifica sul posto.

Le scarse informazioni presentate dalle parti interessate durante l'inchiesta non hanno fornito prove tali da modificare i risultati della prima inchiesta antidumping della Commissione riguardo ai volumi di importazione e alla quota di mercato del Giappone e di Singapore. Pertanto, le conclusioni tratte dal Consiglio durante la prima inchiesta rimangono valide.

Le parti interessate sono state informate dei fatti che hanno portato alla conclusione della presente inchiesta.

B. CONCLUSIONE DEL RIESAME (13) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il riesame antidumping possa essere concluso e che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originarie del Giappone e di Singapore, di cui al regolamento (CE) n. 904/98, debbano rimanere in vigore,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il riesame delle misure antidumping relativo alle importazioni di telecopiatrici ad uso privato, attualmente classificate al codice NC ex 8517 21 00 e originarie del Giappone e di Singapore.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente