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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1999 che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (1999/615/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista l'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'azione comune 97/396/GAI l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha elaborato una relazione in merito alla valutazione del rischio che presenta la sostanza chiamata "4-MTA" (P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina);

la 4-MTA è un derivato dell'anfetamina che, rispetto all'MDMA (3,4-Metilendiossinaetanfetamina), sembra presentare più elevati rischi di reazioni acute, quali gravi effetti secondari e sovradosaggio; nell'Unione europea ad essa vengano ascritti un certo numero di decessi e di casi non mortali che hanno imposto il ricovero in ospedale;

la 4-MTA è stata identificata in vari Stati membri come sostanza che presenta rischi per la salute pubblica e per il momento è soggetta a controllo in due Stati membri;

la 4-MTA è un potente agente psicoattivo che attualmente non figura in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e che rappresenta una minaccia seria per la salute pubblica alla stessa stregua delle sostanze riportate negli elenchi I o II della suddetta convenzione e che non hanno alcun apparente valore terapeutico;

in alcuni Stati membri è stata accertata l'esistenza di un traffico di 4-MTA in combinazione con altre sostanze illecite;

è opportuno che gli Stati membri sottopongano la 4-MTA alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale conformemente agli obblighi che ad essi incombono, in forza della convenzione del 1971 delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope, in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I o II della medesima,

DECIDE:

Art. 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo le proprie legislazioni nazionali, per sottoporre il 4-MTA (P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina) alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, conformemente agli obblighi che ad essi incombono, in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I o II della medesima.

Art. 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma dell'azione comune 97/396/GAI gli Stati membri adottano le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN