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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1999 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (1999/731/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

la Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario;

la Bulgaria sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato in grado di funzionare correttamente al fine di far crescere l'occupazione ed il tenore di vita;

la Bulgaria e l'Unione europea hanno stipulato un accordo europeo che istituisce un rapporto di associazione3;

nella riunione a Lussemburgo del dicembre 1997 il Consiglio europeo ha deciso di lanciare un processo di adesione comprendente la Bulgaria, insieme agli altri paesi PECO candidati ed a Cipro;

nel settembre 1998 la Bulgaria ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo nell'ambito dell'Extended Fund Facility (EFF) a sostegno del programma di aggiustamento e di riforme elaborato dalle autorità bulgare;

nell'aprile 1998 la Banca mondiale ha adottato in favore della Bulgaria una Country Assistance Strategy triennale che prevede ingenti finanziamenti in favore di interventi di aggiustamento e di investimenti a sostegno degli sforzi compiuti dalla Bulgaria per attuare riforme in settori prioritari;

le autorità della Bulgaria hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; al di là dei finanziamenti che potrebbero essere prevedibilmente messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale resta da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo durante il periodo cui si riferisce il programma, al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo;

un prestito a lungo termine della Comunità in favore della Bulgaria è uno strumento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, sostenendo la bilancia dei pagamenti, rafforzando le riserve valutarie e incoraggiando l'attuazione delle necessarie riforme strutturali;

è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione secondo i principi della sana gestione finanziaria;

per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Art. 1

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a lungo termine per un importo massimo di 100 milioni di euro in conto capitale, per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Bulgaria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Bulgaria.

Art. 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Bulgaria le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soffisfatte.

Art. 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la prima quota viene svincolata subordinatamente alla soddisfacente messa in atto del programma macroeconomico della Bulgaria nell'ambito dell'attuale accordo EFF concordato con l'FMI.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota è svincolata subordinatamente al proseguimento soddisfacente del programma di aggiustamento e di riforme della Bulgaria e almeno tre mesi dopo lo svincolo della prima.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale bulgara.

Art. 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Bulgaria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Bulgaria, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Art. 5

Almeno una volta all'anno, di regola il 15 settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. NIINISTÖ (2) Parere espresso il 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).