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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1999 riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 [notificata con il numero C(1999) 3223] (1999/819/Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, che ha approvato l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare,

considerando che tutti gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione sulla sicurezza nucleare;

considerando che è opportuno che la Comunità europea dell'energia atomica aderisca alla Convenzione sulla sicurezza nucleare,

DECIDE:

Art. 1

È approvata per conto della Comunità europea dell'energia atomica l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

Il testo della Convenzione e la dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della Convenzione sono acclusi alla presente decisione.

Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili. La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica all’articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato «Protezione sanitaria».

Art. 2

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della Convenzione, il giorno successivo all'adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1999. Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione