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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1999 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola (1999/783/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola1,

vista la proposta della Commissione,

la Comunità e la Repubblica di Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o integrazioni da apportare all'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del vigente protocollo, accluso all'accordo stesso;

in seguito a questi negoziati, il 2 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo;

grazie a questo protocollo i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000;

per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato il prima possibile; per tale ragione le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo vigente; occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato;

occorre peraltro stabilire i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibiità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— natanti adibiti alla pesca di gamberetti:

— pescherecci a strascico per la pesca demersale:

— palangari di fondo, reti da posta a pali:

— tonniere congelatrici con reti a circuizione:

— pescherecci con palangari di superficie:

>SPAZIO PER TABELLA>

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Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ