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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1999 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videonastri su bobine originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(1999) 3883] (1999/769/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio2, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Il 25 gennaio 1999, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di videonastri su bobine originari della Repubblica di Corea sarebbero oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.

La denuncia è stata presentata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "regolamento di base"), dalla Video Pancake Manufacturers Association (VIPAM) per conto di produttori comunitari che rappresentanto una grande proporzione della produzione comunitaria totale di videonastri su bobine.

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie, relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

Previa consultazione, la Commissione ha quindi avviato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3 un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di videonastri su bobine, attualmente classificabili al codice NC ex 8523 13 00 e originari della Repubblica di Corea.

La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, le organizzazioni rappresentative di importatori o esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 6 ottobre 1999 indirizzata alla Commissione, la VIPAM ha formalmente ritirato la denuncia.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chisura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

La Commissione conclude pertanto che il procedimento di antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di videonastri su bobine originari della Repubblica di Corea debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videonastri su bobine, attualmente classificabili al codice NC ex 8523 13 00 e originari della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione