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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1999 che stabilisce le misure necessarie all'applicazione dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 29 settembre 1999 nella causa T-44/98 RII [notificata con il numero C(1999) 3882] (1999/809/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

in data 30 aprile 1999 il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso un'ordinanza nell'ambito della causa T-44/98 RII (Emesa Sugar (Free zone) NV - in appresso denominata "Emesa" - contro Commissione delle Comunità europee), in virtù della quale è stata sospesa l'applicazione all'Emesa dell'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea1, modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CEE2 (in appresso denominata "decisione PTOM"), del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM3, e della decisione della Commissione del 23 dicembre 1997 (VI/51329)(4) (in appresso denominata l' "ordinanza");

sempre in virtù dell'ordinanza, l'Emesa è stata inoltre autorizzata ad importare fino al 31 ottobre 1999 zucchero macinato originario dei PTOM, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II alla decisione 91/482/CEE, conformemente alle condizioni specificate in tale decisione, quale era in vigore fino al 30 novembre 1997, e fatte salve determinate condizioni e restrizioni;

per consentire all'Emesa di eseguire le operazioni autorizzate in virtù dell'ordinanza, la Commissione ha adottato la decisione 1999/422/CE che stabilisce le misure necessarie all'applicazione dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 30 aprile 1999, nella causa T-44/98 RII5;

l'importazione di zucchero autorizzata dall'ordinanza copre il periodo fino al 31 ottobre 1999; prima di tale data la Corte di giustizia non si è pronunciata in merito alla causa C-17/98 riguardante la legalità dell'articolo 108ter della decisione PTOM; su richiesta dell'Emesa il presidente del Tribunale ha pertanto emesso, in data 29 settembre 1999, una nuova ordinanza (in appresso denominata "seconda ordinanza") con la quale l'Emesa è autorizzata a importare, durante il periodo dal 31 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, un nuovo quantitativo di zucchero macinato originario dei PTOM ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II alla decisione PTOM, conformemente alle condizioni specificate in tale decisione, quale era in vigore fino al 30 novembre 1997, e fatte salve determinate condizioni e restrizioni;

per consentire all'Emesa di eseguire le operazioni autorizzate in virtù della seconda ordinanza occorre adottare le disposizioni di applicazione che gli Stati membri e l'Emesa sono tenuti ad applicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'Emesa Sugar (Free Zone) NV, società disciplinata dal diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba), è autorizzata ad importare nella Comunità, nel periodo dal 1o novembre 1999 al 29 febbraio 2000, 7500 tonnellate di zucchero macinato, originario dei PTOM ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II alla decisione 91/482/CEE, alle condizioni seguenti.

1.

Le importazioni sono subordinate al rilascio di un titolo d'importazione; le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei titoli conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/19997.

Alla casella 24 del titolo deve figurare la dicitura "ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GRADO DELLA CE NELLA CAUSA T-44 RII DEL 29 SETTEMBRE 1999".

L'Emesa costituisce una cauzione di 3 EUR/t; tale cauzione viene svincolata se l'importazione è effettuata conformemente al titolo d'importazione.

2.

Lo zucchero originario dei PTOM importato nella Comunità in virtù dell'ordinanza è venduto ad un prezzo pari almeno a 63,19 EUR per 100 kg di zucchero bianco della qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio8.

Oltre alla cauzione di cui al punto 1, ultimo comma, l'Emesa deposita presso l'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità per l'immissione in libera pratica, al più tardi il giorno in cui lo zucchero è presentato alla dogana ai fini della dichiarazione, una cauzione bancaria di 28 USD/t.

Nel caso in cui, nella sentenza della causa C-17/98, la Corte di giustizia della CE dovesse dichiarare che l'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE non è valido, la cauzione verrà restituita all'Emesa per ordine del presidente del tribunale.

Art. 2

Il rilascio del titolo o dei titoli d'importazione e l'importazione della merce devono essere effettuati entro il 29 febbraio 2000; tuttavia l'Emesa può immettere in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, entro un limite di 7500 t, lo zucchero che le sarà stato consegnato franco a bordo entro il 29 febbraio 2000.

Art. 4

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/199910, sono applicabili nella misura in cui non contraddicano altre disposizioni della presente decisione.

Art. 5

Gli Stati membri e l'Emesa Sugar (Free Zone) NV sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (4) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.