DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1999 che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (1999/786/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
le province turche di Kocaeli, Sakarya, Bolu e Yalova sono state gravemente colpite da un terremoto nell'agosto 1999 e dalle sue recenti scosse secondarie;
il Consiglio "Affari generali" del 13 settembre 1999 ha concluso che: "si auspica che venga celermente presa in considerazione una nuova e sostanziale assistenza al ripristino ed alla ricostruzione mediante prestiti della BEI, nonché un'assistenza macrofinanziaria e di crediti del programma MEDA II, da cui la Turchia dovrebbe trarre concreti benefici"; il Consiglio ha anche sottolineato l'importanza di prestare al più presto le misure di assistenza;
a seguito del Consiglio "Affari generali" del 13 settembre 1999, il Consiglio Ecofin dell'8 ottobre 1999 ha precisato nelle conclusioni che: "il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio volta ad accordare alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Turchia, consentendo al Consiglio di adottare tale decisione, possibilmente entro la fine del mese di novembre 1999, e sulla base di orientamenti consistenti in un massimale globale di 600 milioni di EUR per gli stanziamenti da destinare alla ricostruzione in Turchia per un periodo di tre anni e destinazione del massimale suddetto esclusivamente al finanziamento di progetti di investimento intesi a sostituire, ripristinare o ricostruire gli impianti industriali o le infrastrutture colpiti dal terremoto in Turchia dell'agosto 1999"; l'8 novembre 1999 il Consiglio Ecofin ha ribadito l'urgenza di adottare la presente decisione; per questi motivi di urgenza, non è stato possibile rispettare il normale termine di sei settimane entro il quale gli Stati membri sono tenuti a informare i rispettivi Parlamenti nazionali ai sensi del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea;
i prestiti concessi nell'ambito dello strumento speciale di prestito della BEI per la ricostruzione della Turchia, come stabilito dalla presente decisione, sono destinati quindi esclusivamente alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture di superficie e sotterranee, di impianti industriali e di PMI, nonché di infrastrutture urbane e di abitazioni, colpiti dal terremoto;
il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne1;
la BEI sta completando i programmi di prestito per l'Europa centrale e orientale, i paesi mediterranei, l'America latina, l'Asia e la Repubblica sudafricana, relativi agli attuali mandati di prestito esterni della BEI, ai sensi della decisione 97/256/CE(2); il 23 aprile 1999 la Commissione ha presentato una proposta di rinnovo del mandato di prestito esterno generale della BEI per il periodo successivo alla scadenza dell'attuale mandato; per quanto riguarda il rinnovo del mandato generale, il 12 luglio 1999 il Consiglio ha approvato, con riserva del parere del Parlamento europeo, un tasso di garanzia del 65 %, un importo annuo garantito di 2630 milioni di EUR ed una durata del nuovo mandato di sette anni, e ne ha previsto il riesame alla data più prossima fra la data della prima adesione o al più tardi dopo quattro anni e mezzo;
la BEI effettua operazioni di prestito in Turchia dal 1965 ed ha stabilito, grazie a tali operazioni, contatti regolari con le autorità turche competenti e con le istituzioni finanziarie internazionali operanti in Turchia;
nel giugno 1996 la Commissione, di concerto con la BEI, ha presentato al Consiglio una proposta relativa ad un nuovo sistema di garanzia per i prestiti accordati dalla BEI a favore dei paesi terzi;
il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, nelle quali approva il principio di una garanzia generale, senza distinzioni di regioni e di progetti, ed accetta il sistema di ripartizione del rischio; in base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI dovrebbe ottenere da terzi adeguate garanzie non statali per i rischi commerciali e la garanzia di bilancio coprirebbe in tal caso soltanto i rischi politici;
la garanzia globale che copre il mandato di prestito generale della BEI per i paesi terzi, come stabilito nella decisione 97/256/CE e che è destinata ad essere rinnovata con una successiva decisione dovrebbe essere applicata anche allo strumento speciale di prestito della BEI per la ricostruzione della Turchia istituito dalla decisione in vigore; i prestiti erogati ai sensi della decisione in vigore dovrebbero, a decorrere dall'entrata in vigore della pertinente decisione che vi fa seguito, beneficiare della garnazia globale ai sensi di detta decisione susseguente;
data la natura particolare dei progetti da finanziare, la BEI non dovrebbe essere tenuta, ai sensi della presente decisione, ad ottenere garanzie non statali ai fini della ripartizione del rischio;
la BEI, nella scelta dei progetti d'investimento da finanziare, dovrebbe consultare le competenti autorità turche; essa dovrebbe coordinare le sue priorità d'investimento e le singole operazioni con le altre istituzioni finanziarie internazionali operanti nelle regioni della Turchia colpite dal terremoto e dovrebbe organizzare, se necessario, un cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali;
il finanziamento accordato dalla BEI ai sensi della presente decisione dovrebbe essere gestito secondo i criteria e le procedure normalmente applicati dalla BEI, incluse adeguate misure di controllo e secondo le norme e le procedure pertinenti relative al controllo da parte della Corte dei conti e alla collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo da consentire la sostituzione, il ripristino o la ricostruzione rapida ed efficace di infrastrutture ed impianti industriali colpiti dal sisma; la BEI e la Commissione procedono a periodiche consultazioni al fine di assicurare il coordinamento delle priorità e delle attività in questa regione della Turchia e di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo fissato dalla presente decisione; spetta al Consiglio d'amministrazione della BEI determinare e verificare periodicamente gli obiettivi operativi nonché misurarne il grado di realizzazione;
la BEI e la Commissione dovrebbero fissare il termine entro cui la garanzia dev'essere concessa;
il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,
DECIDE:
Art. 1
Oggetto
La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata "la BEI" una garanzia globale per i casi in cui non riceva i pagamenti ad essa dovuti per i prestiti concessi, secondo i criteri normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento finalizzati alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture di superficie e sotterranee, di impianti industriali e di PMI, nonché di infrastrutture urbane e di abitazioni colpiti dal sisma dell'agosto 1999 in Turchia e dalle sue recenti scosse secondarie.
Art. 2
Massimali e condizioni
1. I prestiti concessi non possono superare il massimale complessivo di 600 milioni di EUR o un suo equivalente.
2.
La garanzia della Comunità relativa ai prestiti accordati dalla BEI ai sensi della presente decisione fino all'entrata in vigore della decisione che fa seguito alla decisione 97/256/CE assume la forma di un'estensione della garanzia globale accordata alla BEI nell'ambito del mandato generale di prestito ai paesi terzi conferito dalla decisione 97/256/CE.
Dall'entrata in vigore della decisione susseguente la garanzia comunitaria a copertura di qualsiasi prestito successivo e supplementare concessa dalla BEI ai sensi della presente decisione costituisce un'estensione della garanzia globale concessa nella decisione susseguente.
L'estensione della garanzia ai sensi della decisione 97/256/CE o della sua decisione che vi fa seguito è limitata al 65 % dell'importo totale dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione, maggiorato di tutte le somme connesse.
3. Ai fini delle operazioni di prestito effettuate in forza della presente decisione, la BEI non è tenuta eccezionalmente ad ottenere garanzie non statali per assicurare i rischi commerciali.
Art. 3
Obbligo d'informazione
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate ai sensi della presente decisione e trasmette loro contestualmente una valutazione dell'attuazione della stessa nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie che partecipano alle iniziative di ricostruzione in Turchia. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio includono una valutazione della misura in cui i prestiti concessi ai sensi della presente decisione hanno contribuito alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture ed impianti industriali colpiti dal sisma, che tenga conto degli obiettivi operativi e di idonei criteri per la valutazione del loro conseguimento, che saranno stabiliti dalla BEI. A tal fine, la BEI trasmette alla Commissione le necessarie informazioni.
Art. 4
Durata
La presente garanzia copre un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Se, alla scadenza dei tre anni, i prestiti concessi dalla BEI non hanno raggiunto il massimale complessivo citato all'articolo 2, tale periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La BEI e la Commissione fissano il termine entro cui dev'essere concessa la garanzia.
2.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. NIINISTÖ (2) Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafria, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/729/CE (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).