DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1999 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica cinese (2000/16/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 170 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
la Comunità e la Repubblica popolare cinese stanno conducendo programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) in settori d'interesse comune;
sulla scorta della precedente esperienza entrambe le parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda cooperazione scientifica e tecnologica;
la cooperazione in campo scientifico e tecnologico rientra nella cooperazione globale tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese;
con decisione del 22 giugno 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il governo della Repubblica popolare cinese (in seguito denominato: "l'accordo");
con decisione del 22 dicembre 1998 il Consiglio ha deciso di procedere alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo;
l'accordo è stato firmato il 22 dicembre 1998;
è opportuno approvare l'accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
A norma dell'articolo 11 dell'accordo, il presidente del Consiglio notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state esperite da parte della Comunità(3).
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente E. TUOMIOJA (2) Parere espresso il 3 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.