DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1999 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Lituania (1999/856/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore degli Stati candidati nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
il Consiglio europeo di Lussemburgo ha stabilito che il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione;
il regolamento (CE) n. 622/98 prevede che il Consiglio decida, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nei singoli partenariati per l'adesione man mano che questi sono presentati ai singoli Stati candidati, nonché su successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili;
l'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare al rispetto degli impegni previsti dagli accordi europei e ai progressi compiuti verso il raggiungimento dei criteri di Copenaghen; in mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può fare i passi opportuni in merito a qualsiasi aiuto di preadesione;
il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso che l'attuazione del partenariato per l'adesione e i progressi compiuti nel recepimento dell' "acquis" siano esaminati dagli organi dell'accordo europeo;
la relazione periodica del 1999 della Commissione ha presentato un'analisi obiettiva dei preparativi della Repubblica di Lituania per l'adesione e ha individuato una serie di aree prioritarie di ulteriore intervento;
per prepararsi all'adesione, la Repubblica di Lituania dovrebbe aggiornare il suo programma nazionale per l'adozione dell' "acquis"; tale programma dovrebbe prevedere un calendario per realizzare le priorità e gli obiettivi intermedi fissati nel partenariato per l'adesione,
DECIDE:
Art. 1
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 622/98, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Lituania sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Art. 2
L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi dell'accordo europeo e attraverso gli appropriati organi del Consiglio, ai quali la Commissione riferisce regolarmente.
Art. 3
La presente decisione diviene efficace il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN