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DECISIONE N. 69/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 che modifica la decisione di base relativa al programma Gioventù per l'Europa III per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, adotta la terza fase del programma "Gioventù per l'Europa"5, programma al quale non prende parte la Turchia;

la Turchia è un paese associato in cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'unione doganale;

occorre rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e gioventù;

vanno previsti lunghi periodi, da un lato, tra la modifica della decisione che istituisce il suddetto programma, oggetto della presente decisione e che consente la sua apertura alla Turchia, e il termine dei negoziati sulle modalità (in particolare quelle finanziarie) della partecipazione di quest'ultima, e, dall'altro, tra la fine di siffatti negoziati e la partecipazione effettiva della Turchia;

tuttavia un'apertura di principio, oltre a costituire un segno tangibile della volontà, varie volte reiterata da parte dell'Unione europea, si sviluppare una cooperazione settoriale con tale paese, consente l'adozione di misure preparatorie e di sensibilizzazione ai fini di una partecipazione completa al suddetto programma o al futuro programma quadro in fase di elaborazione,

DECIDONO:

Art. 1

All'articolo 7, paragrafo 4, della decisione n. 818/95/CE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questi paesi prendendo come punto di partenza le regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento finanziario in vigore."

Art. 2

La presente decisione ha per obiettivo la partecipazione, quanto prima possibile, della Turchia al programma Gioventù per l'Europa nella sua forma attuale, in modo totale o parziale, nella misura in cui i negoziati lo consentiranno, nonché il lancio di ogni misura preparatoria o di sensibilizzazione nella prospettiva di tale partecipazione o di quella prevista a titolo del futuro programma quadro (2000-2004).

Art. 3

L'obiettivo della partecipazione della Turchia al suddetto programma Gioventù per l'Europa è di consentire effettivi scambi tra i giovani delle due parti e il loro personale dirigente nel rispetto delle loro diversità linguistiche, d'istruzione e culturali, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del trattato, nonché nel rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 4

Il Parlamento europeo è tenuto informato delle varie misure adottate per l'attuazione della presente decisione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (4) Parere del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (GU C 153 dell'1.6.1999, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU C 249 dell'1.9.1999, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).