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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 sulla composizione amichevole della causa Bangemann (2000/44/CE, CECA, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare l'articolo 9,

vista la decisione del 9 luglio 1999 su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann,

il mandato del sig. Bangemann quale membro della Commissione è scaduto il 9 luglio 1999;

il Consiglio ha preso atto delle seguenti informazioni fornite dal sig. Bangemann con lettera in data 10 dicembre 1999:

1) il sig. Bangemann non diventerà fino al 1o luglio 2000 membro del "consejo administrativo" (consiglio di amministrazione) e non accetterà fino a tale data alcun altro impiego presso la società Telefónica o altri operatori di telecomunicazioni;

2) il sig. Bangemann si impegna a non rappresentare terzi (inclusa la società Telefónica) di fronte alle istituzioni europee fino al 31 dicembre 2001;

3) il sig. Bangemann continuerà a tutelare permanentemente eventuali informazioni riservate di cui possa essere venuto a conoscenza in qualità di membro della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Art. 1

Il Consiglio rinuncia alla domanda presentata alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-290/99) contro il sig. Bangemann a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle corrispondenti disposizioni dei trattati CECA e CEEA, domanda intesa a privare il sig. Bangemann dei diritti a pensione, a condizione che il sig. Bangemann rinunci contemporaneamente al ricorso presentato contro il Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Causa T-208/99) nonché a qualsiasi richiesta d'indennizzo e che le due parti sopportino le rispettive spese.

Art. 2

La presente decisione è comunicata al sig. Bangemann, al Presidente della Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ