DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 sulla composizione amichevole della causa Bangemann (2000/44/CE, CECA, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare l'articolo 9,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), in particolare l'articolo 126,
vista la decisione del 9 luglio 1999 su un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente al caso Bangemann,
il mandato del sig. Bangemann quale membro della Commissione è scaduto il 9 luglio 1999;
il Consiglio ha preso atto delle seguenti informazioni fornite dal sig. Bangemann con lettera in data 10 dicembre 1999:
1) il sig. Bangemann non diventerà fino al 1o luglio 2000 membro del "consejo administrativo" (consiglio di amministrazione) e non accetterà fino a tale data alcun altro impiego presso la società Telefónica o altri operatori di telecomunicazioni;
2) il sig. Bangemann si impegna a non rappresentare terzi (inclusa la società Telefónica) di fronte alle istituzioni europee fino al 31 dicembre 2001;
3) il sig. Bangemann continuerà a tutelare permanentemente eventuali informazioni riservate di cui possa essere venuto a conoscenza in qualità di membro della Commissione delle Comunità europee,
DECIDE:
Art. 1
Il Consiglio rinuncia alla domanda presentata alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-290/99) contro il sig. Bangemann a norma dell'articolo 213, paragrafo 2, terzo comma, ultima frase del trattato che istituisce la Comunità europea e delle corrispondenti disposizioni dei trattati CECA e CEEA, domanda intesa a privare il sig. Bangemann dei diritti a pensione, a condizione che il sig. Bangemann rinunci contemporaneamente al ricorso presentato contro il Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Causa T-208/99) nonché a qualsiasi richiesta d'indennizzo e che le due parti sopportino le rispettive spese.
Art. 2
La presente decisione è comunicata al sig. Bangemann, al Presidente della Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ