DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia (1999/873/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
è stato negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina al fine di prorogare, per il periodo che intercorre tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000, il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra1;
occorre approvare detto accordo a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ