DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1999 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che modifica gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili (1999/876/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 20 novembre 1998, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF sul commercio di prodotti tessili, siglato il 19 gennaio 1995;
è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo in forma di scambio di lettere a decorrere dal 1o gennaio 2000, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica popolare cinese,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato il 6 dicembre 1999, che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1999 e che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995 sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2000, in attesa della sua conclusione formale, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca dell'accordo in forma di scambio di lettere da parte della Repubblica popolare cinese.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN