DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 2000 che istituisce il comitato per l'occupazione (2000/98/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
l'articolo 3 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
il titolo VIII della parte terza del trattato stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità dovrebbe adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Tale titolo prevede l'istituzione di un comitato per l'occupazione a carattere consultivo (definito in prosieguo il "comitato");
nell'adempimento dei suoi compiti, tra i quali rientra l'attività di consulenza e il contributo ai lavori del Consiglio e della Commissione, il comitato dovrebbe contribuire a far sì che la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforme economiche siano formulati e attuati in modo coerente e reciprocamente vantaggioso;
è auspicabile che il comitato e gli organi comunitari impegnati nel coordinamento delle politiche economiche, in particolare il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica, operino in stretta collaborazione;
il comitato dovrebbe collaborare strettamente con le parti sociali, in particolare con quelle rappresentate nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione previsto dalla decisione 1999/207/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e che modifica la decisione 70/532/CEE2;
il comitato per l'occupazione deve sostituire il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio 97/16/CE3; occorre dunque abrogare la decisione 97/16/CE,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Istituzioni e funzioni
1. È istituito dal Consiglio il comitato per l'occupazione (in prosieguo denominato "comitato") a carattere consultivo, incaricato di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, in base alle disposizioni del trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità.
2. I compiti del comitato sono i seguenti:
— controllare la situazione e le politiche dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
— fatto salvo l'articolo 207 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128 del trattato.
— promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo dell'elevato livello di occupazione nella formulazione e attuazione delle politiche e azioni comunitarie;
— contribuire alla procedura che ha portato all'adozione delle grandi linee di politica economica per assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e le suddette grandi linee e contribuire alla sinergia tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente;
— partecipare al dialogo macroeconomico a livello comunitario;
— promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione.
A tal fine, il comitato deve anche, in particolare, provvedere a:
Art. 2
Composizione
1. Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. Possono del pari nominare due supplenti.
2. I membri del comitato e i supplenti sono scelti fra funzionari o esperti di alto livello e di comprovata esperienza in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro negli Stati membri.
3. Il comitato può far ricorso a esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.
Art. 3
Funzionamento
1. Il comitato elegge fra i membri nominati dagli Stati membri il suo presidente, che resta in carica per un periodo di due anni non rinnovabili.
2. Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono scelti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni. Il terzo è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio, e il quarto è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.
3. La Commissione fornisce al comitato il sostegno analitico e organizzativo necessario. Essa nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce su istruzioni del comitato laddove assiste quest'ultimo nell'assolvimento dei suoi compiti. La Commissione provvede ai contatti col Segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
5. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.
Art. 4
Gruppi di lavoro
Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. In tali casi, la presidenza è assunta o da un membro titolare o da un membro supplente del comitato o da un funzionario della Commissione nominato dal comitato. I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.
Art. 5
Rapporti con altri organismi
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato consulta le parti sociali. In questo contesto esso istituisce contatti con le parti sociali rappresentate nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione.
2. All'occorrenza il comitato collabora con altri organismi e comitati pertinenti che si occupano delle questioni connesse con la politica economica.
Art. 6
Abrogazione
Il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione 97/16/CE, cessa di esistere alla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione. La prima riunione del comitato si tiene non oltre quattro mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
La decisione 97/16/CE è abrogata alla data in cui cessa di esistere il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro.
Art. 7
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. CAPOULAS SANTOS (1) Parere reso il 4 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).