DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2000 che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di sistemi di telecamere originari degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2000) 208] (2000/73/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 In data 7 dicembre 1998, la Commissione ha ricevuto una denuncia in base alla quale le importazioni di sistemi di telecamere originari degli Stati Uniti d'America (in appresso denominati "gli USA") sarebbero state oggetto di dumping pregiudizievole.
La denuncia è stata presentata dalla Philips BTS Broadcast Television Systems BV (in appresso denominato "il denunciante") che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione totale di sistemi di telecamere nella Comunità ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio (in appresso denominato "il regolamento di base").
La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
In seguito a consultazioni, la Commissione ha avviato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, un procedimento antidumping relativo alle importazioni di sistemi di telecamere, attualmente classificabili alle voci NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16, 8528 21 90, originari degli USA.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il produttore esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
Il produttore esportatore del paese interessato e i produttori e gli importatori comunitari hanno presentato osservazioni scritte. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate alla Commissione entro i termini stabiliti nell'avviso di avvio del procedimento.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari - Philips BTS Broadcast Television Systems BV (Breda, The Netherlands),
- Thomson Broadcast Systems (Cergy-Saint Christophe, Francia) (in appresso denominato "Thomson"); b) Importatori - Sony Broadcast & Professional Europe (Basingstoke, Regno Unito); c) Produttori esportatori - Sony Professional Products Company (Boca Ratón, USA) (in appresso denominato "Sony").
L'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998 (in appresso denominato "il periodo dell'inchiesta"). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato "periodo esaminato").
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (10) Il prodotto interessato dal presente procedimento è lo stesso prodotto coperto dal procedimento concernente i sistemi di telecamere originari del Giappone(4), ossia i sistemi di telecamere consistenti di una combinazione delle seguenti parti, importate insieme o separatamente: a) un corpo camera dotato di tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica da 12 mm o più) ciascuno dotato di un numero di pixel superiore a 400000, che può essere collegato ad un adattatore posteriore, avente un rapporto segnale/rumore di 55 dB o più a guadagno normale; in un pezzo unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati; b) un visore (con diagonale di almeno 38 mm); c) una stazione di base o unità di controllo della telecamera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo; d) un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride); e) un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di setup principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per il monitoraggio e la regolazione di diverse telecamere remote.
Il prodotto interessato è attualmente classificabile alle voci NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16, 8528 21 90.
La Commissione non ha trovato differenze nelle principali caratteristiche fisiche e tecniche né nelle modalità di utilizzo dei sistemi di telecamere di fabbricazione statunitense venduti sul mercato interno di quel paese e quelle esportate dagli USA nella Comunità. L'inchiesta ha provato inoltre che i prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e quelli importati nella Comunità dagli USA comportavano la stessa tecnologia di base ed erano entrambi prodotti in base a standard industriali universalmente riconosciuti. Inoltre, entrambi i prodotti avevano gli stessi usi ed erano di conseguenza intercambiabili e in reciproca concorrenza. Alla luce di quanto precede, i sistemi di telecamere prodotti negli USA e venduti sul mercato nazionale o esportati nella Comunità, e i sistemi di telecamere fabbricati e venduti dall'industria comunitaria nel mercato comunitario sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. DUMPING (13) L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di dumping da parte dell'unico produttore esportatore noto nel quadro del presente procedimento.
D. PREGIUDIZIO E CAUSALITÀ (14) Nella Comunità, il prodotto interessato è fabbricato dal denunciante e dalla Thomson. Entrambe tali società hanno collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, esse costituiscono l'industria comunitaria poiché rappresentano il 100 % della produzione comunitaria totale del prodotto interessato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha sofferto di un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. È stato inoltre chiarito che tale pregiudizio è stato causato dalle importazioni in dumping dagli USA.
E. FATTI SUCCESSIVI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (16) Dopo l'avvio del procedimento, l'unico produttore esportatore interessato, ossia la Sony, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di cessare definitivamente la propria attività di fabbricazione di sistemi di telecamere negli USA, unitamente all'intenzione di trasferire tale produzione definitivamente nella Comunità. I servizi della Commissione hanno visitato gli uffici e lo stabilimento della Sony in USA al fine di verificare tale informazione. Tale visita ha permesso di confermare che la Sony stava preparandosi a terminare la produzione di sistemi di telecamere negli USA, con l'obiettivo di chiudere gli impianti produttivi a partire dal settembre 1999 e di trasferirli nella Comunità. Tale società ha diramato, a tal fine, un comunicato ufficiale datato 27 settembre 1999, nel quale dichiarava che tale trasferimento sarebbe stato concluso entro il mese di dicembre 1999.
Non essendovi negli USA altri produttori di sistemi di telecamere, e in previsione della definitiva cessazione della fabbricazione del prodotto interessato negli USA, le importazioni di sistemi di telecamere cesseranno a partire dal mese di dicembre 1999. In tali circostanze non sono necessarie misure protettive.
F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (18) L'industria comunitaria è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento in questione. L'industria comunitaria ha quindi reso noto il proprio punto di vista, che è stato attentamente esaminato dalla Commissione,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di sistemi di telecamere, attualmente classificabili ai codici NC 8525 30 90, 8537 10 91, 8537 10 99, 8529 90 81, 8529 90 88, 8543 89 95, 8528 21 14, 8528 21 16, 8528 21 90, originari degli Stati Uniti d'America.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2000. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (4) Regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, del 29 aprile 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/1999 del Consiglio, (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10).