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Decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica (2000/239/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elevetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica1 è stato negoziato, su base reciproca, al fine di migliorare il regime commerciale vigente e di risolvere alcuni dei problemi riscontrati.

Le misure necessarie per dare attuazione alla presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.

Occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato II, di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio3.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Pina Moura