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Decisione del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Malta (2000/249/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta1,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha stabilito che il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione.

Il regolamento (CE) n. 555/2000 integra il regolamento (CE) n. 622/98(2), il quale prevede che il Consiglio deve decidere, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nei singoli partenariati per l'adesione man mano che questi sono presentati ai singoli paesi candidati, nonché su successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.

L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare ai progressi compiuti verso il raggiungimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può fare i passi opportuni in merito a qualsiasi aiuto di preadesione.

La relazione periodica del 1999 della Commissione ha presentato un'analisi obiettiva dei preparativi della Repubblica di Malta per l'adesione e ha individuato una serie di aree prioritarie di ulteriore intervento.

Per prepararsi all'adesione, la Repubblica di Malta dovrebbe preparare un programma di adozione dell'acquis. Tale programma dovrebbe prevedere un calendario per realizzare le priorità e gli obiettivi intermedi fissati nel partenariato per l'adesione,

DECIDE:

Art. 1

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2000 i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Malta sono riportate nell'allegto, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Art. 2

L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi previsti dall'accordo di associazione e dagli organi competenti del Consiglio, ai quali la Commissione riferisce regolarmente.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama (2) Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).