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Decisione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 20 marzo 2000 che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa dell'Agenzia (2000/529/CE)

Testo vigente

L'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE,

viste le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla trasparenza, in particolare l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 21 del trattato CE,

vista l'iniziativa di Roy Perry, autore della relazione sulle attività della commissione per le petizioni nel 1996-1997(1), concernente la richiesta di adozione di un codice di buona condotta amministrativa,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 luglio, 1998 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1997 (C4-0270/98)2,

vista l'inchiesta avviata su iniziativa del Mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa destinato ai funzionari nei loro rapporti con il pubblico,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1999, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1998 (C4-0138/99),

visto l'esistente codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione contenuto nella decisione (94/90/CECA, CE, Euratom)3,

considerando che il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di trasparenza nel trattato sull'Unione europea, affermando che esso segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini;

considerando che la Commissione europea tende a riformare le procedure dell'amministrazione comunitaria al fine di realizzare pienamente questo concetto;

considerando che, allo scopo di avvicinare l'amministrazione ai cittadini e garantire una migliore qualità dell'amministrazione, deve essere adottato un codice che comprenda i principi basilari della buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico;

considerando che tale codice è utile sia per i funzionari, in quanto li informa in modo dettagliato delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto fornisce loro informazioni sul tipo di comportamento che hanno diritto di pretendere nei loro contatti con le amministrazioni comunitarie;

considerando che tale codice è efficace soltanto se è un documento accessibile pubblicamente ai cittadini e pertanto pubblicato sotto forma di decisione analogamente alla succitata decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione;

considerando che, nelle risoluzioni C4-0270/98 e C4-0138/99, il Parlamento ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organismi europei e ha sottolineato l'urgente necessità di elaborare quanto prima un codice di questo tipo;

considerando che il Parlamento europeo ha altresì sottolineato l'importanza di rendere tale codice quanto più possibile identico per tutte le istituzioni e organismi comunitari, accessibile a tutti i cittadini europei e di pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale;

considerando anche come base giuridica del presente codice di condotta il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/1999, in particolare l'articolo 17: "Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee", lo "statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee" e la decisione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, del 21 marzo 1997, concernente l'accesso del pubblico ai documenti dell'AEA4;

considerando che è pertanto auspicabile elaborare un codice che disciplini i principi di buona condotta amministrativa che i membri del personale dell'AEA debbono rispettare nei loro rapporti con il pubblico e che tale codice dovrebbe essere accessibile al pubblico,

DECIDE:

Art. 1

Disposizioni generali

Nei suoi rapporti con il pubblico, il personale dell'Agenzia europea dell'ambiente rispetta i principi sanciti nella presente decisione, principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, in appresso denominato "il codice".

Art. 2

Campo di applicazione personale

1. II codice si applica a tutti i funzionari e agli altri agenti, per i quali vigono lo statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro rapporti con il pubblico. Di seguito il termine "funzionari" si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti.

2. L'Agenzia europea dell'ambiente adotta le misure necessarie per far sì che le disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle sue dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti.

3. II termine "pubblico" si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano o che non abbiano residenza o sede sociale in uno Stato membro.

Art. 3

Campo di applicazione materiale

1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti dei funzionari dell'Agenzia europea dell'ambiente con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche.

2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra l'Agenzia europea dell'ambiente e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo statuto del personale.

Art. 4

Legalità

II funzionario agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. II funzionario vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento di legge e che il loro contenuto sia conforme alla legge.

Art. 5

Assenza di discriminazione

1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell'adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico che si trovano nella stessa situazione sono trattati in modo identico.

2. Se si verificano diversità di trattamento, il funzionario garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione.

3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata sulla nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione o credo, handicap, età o inclinazione sessuale.

Art. 6

Proporzionalità

1. Nell'adottare decisioni, il funzionario assicura che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito. In particolare il funzionario evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell'azione.

2. Nell'adottare decisioni, il funzionario cerca di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico in generale.

Art. 7

Assenza di abuso di potere

Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare il funzionario evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento di legge o che non siano giustificate dall'interesse generale.

Art. 8

Imparzialità e indipendenza

1. Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.

2. Il funzionario non è condizionato da alcuna influenza esterna di qualsiasi tipo, comprese le influenze politiche, o da interessi personali.

3. Il funzionario si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni su questioni riguardanti i propri interessi o quelli di familiari, parenti, amici e conoscenti.

Art. 9

Obiettività

Nell'adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il peso appropriato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante.

Art. 10

Legittime aspettative e coerenza

1. II funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l'azione amministrativa dell'Agenzia europea dell'Ambiente. II funzionario segue le normali prassi dell'istituzione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico.

2. Il funzionario rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Art. 11

Equità

II funzionario agisce in modo equo e ragionevole.